(massima n. 1)
In tema di apertura di credito in conto corrente assistita da una garanzia personale, non è di per sé contrario ai principi di correttezza e buona fede nei confronti del fideiussore il comportamento della banca che, pur dopo il recesso del fideiussore medesimo, abbia mantenuto in vita il rapporto di apertura di credito con il debitore principale senza chiedere la sostituzione del garante o l'integrazione della garanzia. In tanto un tale comportamento della banca, che abbia proseguito nel rapporto di apertura di credito, può essere valutato sotto il profilo del contrasto con i suddetti principi, in quanto la banca abbia agito con la consapevolezza della insufficienza della garanzia e, quindi, senza la dovuta attenzione (anche) all'interesse del fideiussore. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. - nel confermare la sentenza del giudice di merito impugnata dal fideiussore - ha rilevato che, nella specie, l'affluire sul conto corrente del debitore principale, dopo il recesso del fideiussore, di rimesse ed accreditamenti con l'effetto di ridurre l'esposizione debitoria, ben poteva costituire indice idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento che la garanzia fosse adeguata e che il rapporto potesse proseguire senza pregiudizi per il fideiussore).