(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
615 Ho raggruppato sotto l'unico articolo 719 gli articoli 705-707 del progetto del 1936: la nuova sistemazione non ha carattere esclusivamente formale perché vuole evitare la perpetuazione dell'equivoco cui hanno dato luogo i separati articoli 1904, 1905 e 1906 cod. civ. Essi da alcuni sono stati considerati applicabili anche alla fideiussione volontaria, mentre, in realtà si riferiscono esclusivamente alle ipotesi in cui il debitore sia tenuto a presentare un fideiussore in forza di una precedente convenzione, o della legge o di una sentenza.
Quanto al contenuto della norma, è sembrata troppo restrittiva la regola dell'articolo 1904 cod. civ. accolta dalla Commissione reale (articolo 705), secondo cui il fideiussore deve avere il domicilio nel distretto della Corte d'Appello in cui la fideiussione va prestata: perciò si è detto che gli debba semplicemente eleggere domicilio in detta giurisdizione se non ve l'abbia, poiché anche in questa ipotesi è consentito al creditore di promuovere il giudizio senza difficoltà processuali.
Circa i beni del fideiussore, è apparsa garanzia sufficiente richiedere che essi siano capaci di ipoteca e situati nel territorio del Regno, senza prescrivere, come faceva il codice, che non siano litigiosi e che non si trovino a tale distanza da rendere difficili gli atti esecutivi: per verità, quest'ultima condizione era stata già respinta anche dalla Commissione reale (articolo 706 del suo progetto).