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Articolo 1743 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritto di esclusiva

Dispositivo dell'art. 1743 Codice Civile

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività(1) [1748], né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro(2)(3).

Note

(1) La norma è interpretata anche nel senso che al preponente non è consentito nemmeno riservarsi, per quella zona e per quel ramo di attività, di trattare personalmente con i terzi.
(2) Anche tale esclusiva è intesa in senso estensivo, pertanto l'agente non può agire nemmeno quale produttore in proprio dei beni.
(3) La violazione dei diritti di esclusiva previsti dalla norma genera responsabilità contrattuale a carico delle parti (1218 ss. c.c.).

Ratio Legis

L'esclusiva a favore del agente è volta a tutelarlo dalla possibile concorrenza di altri agenti; l'esclusiva a favore del preponente mira a garantire questi dalla possibile concorrenza di altre imprese.

Spiegazione dell'art. 1743 Codice Civile

Il regime bilaterale di esclusiva

Il rapporto di agenzia è sottoposto al regime bilaterale di esclusiva. I motivi che giustificano detto regime si desumono dalla natura e dallo scopo del rapporto. L'agente deve promuovere e sviluppare gli affari del preponente per il collocamento in una zona determinata delle merci, dei prodotti o dei servizi della ditta e per far convergere su essi le richieste della clientela. È inammissibile che l'agente tratti nella stessa zona e nel medesimo ramo di commercio gli affari di più imprese in concorrenza.
D'altra parte il preponente, avendo il diritto di richiedere all'agente la prestazione di detta attività, non può creargli ostacoli e difficoltà ponendogli vicino nella stessa zona e nello stesso ramo di commercio agenti concorrenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1743 Codice Civile

Cass. civ. n. 14763/2022

In tema di contratto di agenzia, l'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni di natura contrattuale nei confronti del preponente, venendo in rilievo una violazione degli obblighi inerenti l'esclusiva che derivano dal contratto e non dalla legge, potendo gli stessi essere esclusi pattiziamente, e dei danni di natura extracontrattuale verso gli agenti concorrenti.

Cass. civ. n. 29290/2019

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).

Cass. civ. n. 9291/2019

Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva è connaturato al rapporto e dispiega i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all'agente spettano, quindi, anche provvigioni postume, sempre che la conclusione dell'affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attività promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della società preponente finalizzati alla conclusione dell'affare.

Cass. civ. n. 26062/2013

L'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti di quest'ultimo ed extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti, che si prescrive nei rispettivi termini ordinari, decennale e quinquennale, con decorrenza dai singoli contratti conclusi in violazione dell'esclusiva.

Cass. civ. n. 17063/2011

Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontà di riservarle all'agente. (Nella specie, la S.C., applicando l'art. 384 c.p.c., ha corretto la motivazione della sentenza di merito là dove era stata esclusa l'esistenza di una clausola di esclusiva in ragione del fatto che, nel contratto di agenzia, non fosse contemplata una espressa pattuizione "ad escludendum alios" nei confronti dello stesso proponente).

Cass. civ. n. 21073/2007

Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato esservi una volontà contrattuale nel senso derogatorio al diritto di esclusiva dell'agente sia in ragione della sussistenza, in fase di stipulazione del contratto di agenzia, di una riserva clienti in favore del proponente, sia della comprovata contemporanea presenza di più mandatari nella medesima zona in cui, durante il rapporto, aveva operato l'agente).

Cass. civ. n. 14667/2004

Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell'attività di impresa e a non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo tale da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell'agente. Per converso, l'agente non può accettare nell'ambito della zona di esclusiva incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del preponente. L'accertamento della violazione di tali obblighi costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice del merito, e in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 13981/1999

Anche agli effetti del divieto, fatto all'agente dall'art. 1743 c.c., di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all'uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno.

Cass. civ. n. 8053/1999

Il diritto di esclusiva delineato dall'art. 1743 c.c. (che per l'agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell'interesse di più imprese in concorrenza fra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Ne consegue che, per il principio dell'art. 2697 c.c., l'eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova. Poiché fondamento del diritto è la concorrenza, ove l'impresa concorrente gestisca una pluralità d'affari dei quali solo alcuni in concorrenza con il preponente è necessario provare non soltanto l'esistenza dell'autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza ma anche la sua estensione.

Cass. civ. n. 8467/1998

Il broker, anche prima della L. 28 novembre 1984, n. 792, che ne contiene la disciplina, è un incaricato di fiducia dell'assicurando, con il compito prioritario di consigliarlo nella scelta per la collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni ed assisterlo nella stipula del contratto di assicurazione o riassicurazione, e successivamente di mettere in contatto a tal fine le parti di questo, con la conseguenza che la stipula diretta da parte della società assicuratrice e l'attribuzione delle polizze dell'agenzia indicata dall'assicurato, non viola il diritto di esclusiva nei confronti degli agenti di essa, né la obbliga a corrispondere loro una percentuale delle previste provvigioni, non essendo i brokers assimilabili ai produttori stabili di affari per conto dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 4872/1996

Nel contratto di agenzia, la clausola di esclusiva, in difetto di diverse, specifiche, pattuizioni, ha un ambito di efficacia coincidente con l'oggetto del mandato, con la conseguenza che gli affari non ricompresi tra quelli che l'agente deve promuovere sono estranei anche al diritto di esclusiva contrattualmente previsto. (Nella specie l'agente, cui era stato conferito l'incarico di promuovere le vendite solo nei confronti dei rivenditori, con esclusione dei privati, aveva richiesto le provvigioni relative ad affari conclusi direttamente dalla mandante con privati).

Cass. civ. n. 5591/1993

Il preponente, che, sottraendo una serie di affari all'agente con la conclusione di contratti di agenzia con altri soggetti per la medesima zona, ne leda il diritto di esclusiva, è tenuto al risarcimento del danno contrattuale. II relativo diritto dell'agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la quale (come quella quinquennale in ipotesi di illecito permanente di carattere aquilinno) decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell'altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell'esclusiva) e del danno che ne deriva, onde la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente.

Cass. civ. n. 6093/1991

Il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto; pertanto dalla pattuizione con cui le parti abbiano stabilito che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona è consentito desumere anche l'esclusione della provvigione per l'agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, pure nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati.

Cass. civ. n. 5822/1978

Il concetto di «zona» nel cui ambito l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti (art. 1742 c.c.) ha unicamente un significato territoriale geografico, riferentesi all'ambito nel quale l'affare, anche se concluso direttamente dal preponente, deve essere andato a buon fine, perché l'agente abbia diritto alla provvigione pattuita. Pertanto, ove nel contratto di agenzia sia previsto il diritto alla provvigione per le vendite effettuate in Italia, ha diritto alla provvigione l'agente quando il preponente concluda il contratto direttamente con stranieri, anche se residenti all'estero, nel territorio italiano, cioè nella zona nella quale l'agente, in base al contratto, svolge la sua opera organizzatrice e promozionale. 

Cass. civ. n. 1442/1975

I1 diritto di esclusiva, a qualunque negozio giuridico acceda (agenzia, somministrazione, vendita, ecc.), non implica necessariamente il divieto, a carico del preponente, del somministrante, comunque del concedente, di concludere affari direttamente nella zona riservata. In particolare, per quanto riguarda il contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, il preponente ben può, negozialmente, conservare non soltanto il diritto di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona, ma anche quello di stipulare direttamente contratti da eseguirsi nella zona dove opera l'agente, con l'unico limite di non ridurre il diritto di esclusiva ad una mera apparenza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1743 Codice Civile

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SERGIO S. chiede
giovedì 13/05/2021 - Sardegna
“Siamo una s.a.s. agente plurimandatario con vari contratti di agenzia settore commercio e industria.
Una mandante ci comunica una modifica contrattuale a nostro avviso non coerente né col contratto in essere né con le norme del c.c. e dell’AEC.
Premesso che non abbiamo alcuna intenzione di chiudere il rapporto con questa azienda, intendiamo tuttavia cautelarci per il futuro.
Il contratto attuale non prevede limitazioni né sulla clientela, né sui prodotti.
L’unico limite è ovviamente quello della zona riferita alla Regione Sardegna.
La modifica contrattuale riteniamo possa ledere il diritto di esclusiva (1743 c.c. - art. 3 AEC) e creare situazioni potenzialmente conflittuali nel proseguo del rapporto.
In particolare riceviamo una PEC dalla mandante con la quale con preavviso di 2 mesi (coerente con art.3 AEC) ci viene comunicata una riduzione della clientela:
"Esclusione dei clienti del settore Termosanitario come da elenco allegato alla presente"
Nel caso specifico viene allegato un elenco di clienti che sono classificati dall’azienda come appartenenti a un settore di mercato denominato “Termosanitario” di cui non esiste traccia nel contratto e la cui definizione non è comunque né certa né condivisa.
Se la variazione contrattuale viene intesa come sola esclusione dei clienti elencati (clienti direzionali), non ci sarebbe nulla da eccepire.
Tuttavia il riferimento al settore “Termosanitario”, se inteso dall’azienda mandante come settore di appartenenza generico anche di altri futuri potenziali clienti, esclusi dal nostro mandato in quanto “termosanitari”, pone dubbi circa l’ambito di operatività della nostra agenzia col rischio di innescare situazioni conflittuali tra agenzie diverse operanti nella stessa zona, per la stessa azienda e per gli stessi prodotti.
Per come opera in altre zone, siamo certi che, al di là di quanto si legge nella comunicazione di variazione e nel contratto, la mandante intenda dividere il mandato per “settori”.
Per ragioni di carattere commerciale la clientela viene suddivisa in settore INDUSTRIA, settore DISTRIBUZIONE, settore TERMOSANITARIO.
L’appartenenza di un cliente a un settore piuttosto che ad un altro non è definita in modo certo, spesso risulta di difficile attribuzione, e comunque non esiste una definizione in contratto.
Fino ad oggi, quale agente “globale”, abbiamo classificato noi i clienti come appartenenti a un determinato settore, anche se spesso è difficile dire con certezza se un cliente sia di tipo “termosanitario” o “industriale” o altro.
Addirittura esistono alcuni clienti che, per il fatto di operare su mercati diversi, vengono classificati come appartenenti contemporaneamente a più settori: in questo caso, e solo in questo, la suddivisione viene fatta in base alla tipologia di prodotti acquistati (alcuni prodotti vengono considerati più di tipo “industriale”, altri più di tipo “termosanitario”).
Quindi, in mancanza di una definizione certa dei criteri di appartenenza di un cliente a un determinato settore, il rischio è che in futuro la nostra agenzia possa trovarsi in conflitto con un altro agente della stessa azienda che sia stato incaricato per la vendita degli stessi prodotti nella stessa zona ma per un settore di mercato la cui definizione è incerta.
L’azienda potrebbe evitare questa situazione di potenziale conflitto attraverso la suddivisione dei prodotti (alcuni specifici per un certo tipo di clientela a un agente, altri a un altro), così da evitare sovrapposizioni, ma preferisce mantenere questa situazione incerta.
Ribadiamo che non ci troviamo in una situazione di contenzioso e non abbiamo alcuna intenzione, né noi né la mandante, di arrivare ad una risoluzione del contratto.
Vorremmo solo verificare se rispondere alla comunicazione in modo tale da rendere evidente che questa variazione è da intendersi esclusivamente sui clienti in elenco e non a un indefinito settore termosanitario, e comunque cautelarci per non far passare come tacita accettazione una variazione che, nei termini sopra esposti, sarebbe per noi dannosa e inaccettabile.
Si allega copia del contratto e della lettera di variazione.”
Consulenza legale i 20/05/2021
L'art. 25 del contratto di agenzia in essere tra le parti rinvia per tutto quanto in esso non disciplinato al Codice Civile, alle altre norme di legge, nonché all’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 26.02.2002, o quello successivo applicabile.

L’art. 3 dell’A.E.C. citato stabilisce che la mandante può apportare variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni.
Tali variazioni si definiscono di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0% e 5% delle provvigioni dei 12 mesi precedenti la variazione e possono essere apportate senza preavviso e con efficacia dalla ricezione della comunicazione; di media entità quando comportano modifiche tra 5% e 20% e devono essere comunicate per iscritto all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 mesi per i plurimandatari, ovvero 4 mesi per i monomandatari; di sensibile entità quando comportano modifiche superiori al 20% e richiedono un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Nel caso di specie, la prima valutazione che occorre compiere riguarda l’entità della variazione comunicata, quantificando la misura della riduzione del fatturato generata dall’esclusione dei clienti di cui all’elenco allegato alla comunicazione di variazione del contratto di agenzia, per verificare se si tratta effettivamente di una variazione di media entità, per la quale è dovuto il preavviso di due mesi.
Nell’eventualità in cui la riduzione del fatturato dovesse risultare superiore al 20% rispetto ai 12 mesi precedenti, si dovrà procedere all’immediata contestazione di questo aspetto per iscritto.

Per quanto concerne l’ampiezza dell’esclusione di clientela dal contratto di agenzia, da una lettura della comunicazione di variazione ricevuta pare potersi evincere che l’intenzione della mandante sia quella di escludere i clienti di cui all’allegato.
La variazione del contratto è definita dalla stessa mandante come “Esclusione dei clienti del settore Termosanitario come da elenco allegato alla presente”; l’elenco allegato, peraltro, è definito come “Elenco Clienti Termosanitari Agenzia F.lli Saba Sas di Sergio Saba”, una dicitura che pare voler essere esaustiva di tutti i clienti appartenenti al settore termosanitario precedentemente trattati dall'agente.
La scelta della mandante è evidentemente quella di apportare al contratto di agenzia una variazione inerente alla clientela, non ai prodotti venduti; la quale ultima sarebbe certamente più precisa in termini di definizione dei limiti della variazione, ma contrastante con la stessa scelta, comunque legittima, della mandante.

Tale scelta, peraltro, non appare lesiva del diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c., secondo il quale il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona per lo stesso ramo di attività.
Detta norma, infatti, è derogabile dalle parti, come disposto dall'art. 3 dell'A.E.C. per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio.
Lo sarebbe, eventualmente, se la variazione imposta ingenerasse una situazione di incertezza tale da sovrapporre l'ambito di operatività di più agenti.

Tanto premesso, non possono comunque essere sottovalutate le considerazioni sulla effettiva difficoltà di precisa definizione del settore termosanitario e dei clienti da ricomprendervi, specialmente in relazione a quelli che trattano prodotti appartenenti a settori molteplici.
Di conseguenza, nonostante l’apparente intenzione della mandante di escludere soltanto i clienti di cui all’elenco, riteniamo opportuno riscontrare la comunicazione di variazione del contratto di agenzia, stimolando un chiarimento da parte della mandante tale da indurla a esplicitare che la variazione consiste nella mera esclusione dei clienti di cui all’allegato, superando, così le difficoltà di definizione del settore che si pretende di escludere dal contratto.


Mario D. chiede
lunedì 02/12/2013 - Marche
“Buongiorno, sottopongo il seguente quesito:
siamo agenti esclusivi di un azienda che opera nel settore della vendita di macchine utensili, per le zone Marche (escluso provincia di PU) Abruzzo e Molise. Il contratto di agenzia in essere non fa riferimento agli A.E.C. ed è in vigore da fine 2001. Con decisione unilaterale, in un primo tempo, l'azienda ci comunica, senza preavviso, la riduzione della "regione Marche" dal ns. contratto riducendo la ns. zona alle sole Regioni Abruzzo e Molise.
Riduzione che noi contestiamo formalmente, e dopo varie trattative per trovare un accordo previa corresponsione delle ns. spettanze per la riduzione della zona, ci comunicano formalmente che la riduzione dell'area è limitata alle province di AN e MC.
L'azienda sostiene che essendo una riduzione marginale del contratto (calcolandola sull'entità provvigionale dell'ultimo anno, che a causa della crisi non ha avuto risultati apprezzabili) la modifica di zona è assolutamente di lieve entità secondo quanto stabilito dall’art. 3 dell’AEC, monostante in queste zone abbiamo introdotto nel corso degli anni la loro azienda con acquisizione di parecchi nuovi clienti e sviluppato affari con i pochi clienti esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di Agenzia. Tra l'altro in termini territoriali, la riduzione dell'area si attesta intorno al 20% dell'intero territorio.
Noi invece sosteniamo che il C.C. all'art. 1751 prevede "All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti" condizioni che sono tutte riscontrabili nella ns. fattispecie.
Sempre l'art. 1751 recita "L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione".
Inoltre varie sentenze della Cassazione:
Cass. n. 16347/2007 ... va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore.
Cass. n. 21301/2006 - In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall'art. 1751, c.c. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l'agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto che risultata sfavorevole all'agente.
Ora, dato che i rapporti con l'azienda sono ancora in essere non vorremmo adire le vie legali, però avremmo bisogno di un Vs. parere scritto al riguardo da far valere in via stragiudiziale.”
Consulenza legale i 11/12/2013
Il quesito attiene ad un contratto di agenzia, in relazione al quale il preponente ha ritenuto di ridurre la zona di esclusiva dell'agente in modo unilaterale. Va precisato da subito che solo un attento esame della documentazione relativa al rapporto di agenzia potrebbe consentire una risposta compiuta al quesito posto. In ogni caso è possibile fornire alcune riflessioni.

Nel caso proposto, a fronte della riduzione della zona, l'agente riterrebbe di aver diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1751 del c.c.. Tuttavia, la norma prevede un presupposto che non ricorre nel caso di specie: la cessazione del rapporto. Il rapporto di agenzia, infatti, non è cessato, anzi, prosegue per volontà dell'agente.
Pertanto, va sottolineato che ad oggi l'agente non può chiedere la corresponsione dell'indennità ex art. 1751 c.c.
Vanno fatte inoltre alcune precisazioni, alla luce delle sentenze richiamate nel quesito. L'art. 1751 c.c. è norma che trova applicazione per tutti i contratti di agenzia e, come dice lo stesso articolo, si pone come norma inderogabile. Ciò significa che né le parti, nell'ambito dell'autonomia privata, né le contrattazioni collettive, possono prevedere condizioni peggiorative rispetto a quelle previste dall'art. 1751 c.c.
Qualora l'azienda preponente non riconoscesse di dovere l'indennità alla fine del rapporto, l'esistenza del diritto alla medesima dovrà essere verificata in un giudizio civile nel quale l'onere della prova sul fatto di aver procurato nuovi clienti e sviluppato nuovi affari incombe tutto sull'agente (Tribunale Catania - Lavoro Sentenza 4227 del 27.09.2011: "Ai fini del riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., è onere dell'agente interessato indicare specificamente i nominativi dei singoli clienti procurati ex novo al preponente in tutto il corso del rapporto, ovvero i nominativi di quelli preesistenti e per i quali ci sia stato notevole incremento di ordinativi. E' chiarissimo infatti che l'agente non potrà limitarsi a ripetere tralatiziamente la formula legislativa: vanno viceversa dedotti fatti concreti, nomi, cifre, affari").

Per quanto riguarda l'unilaterale decisione del preponente di ridurre la zona di esclusiva, va ricordato che tale "zona" costituisce un elemento essenziale del contratto di agenzia, previsto dall'art. 1742 del c.c.. Sebbene di regola il contratto possa essere modificato solo sulla base dell'accordo tra le parti, la contrattazione collettiva ha introdotto nel corso degli anni la facoltà del preponente di variare unilateralmente la zona.
Gli accordi economici collettivi (quali quello del 26.02.2002 del settore commercio e del 20.03.2002 del settore industria) prevedono il caso della variazione di lieve entità, quando non sia superato il 5% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente la variazione. Gli accordi non prevedono una specifica modalità di esercizio della facoltà di riduzione della zona da parte del preponente, né un termine di preavviso. Pertanto, premesso che in questa sede, sulla base dei soli elementi di fatto comunicati, non è possibile dare una risposta precisa, sembra che il preponente abbia agito lecitamente.
Resta salva, come detto, la possibilità per l'agente di provare la sussistenza dei presupposti per l'indennità ex art. 1751 c.c. quando il rapporto sarà cessato, nei casi previsti dal codice civile.