(massima n. 1)
Il diritto di esclusiva delineato dall'art. 1743 c.c. (che per l'agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell'interesse di pił imprese in concorrenza fra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione. Ne consegue che, per il principio dell'art. 2697 c.c., l'eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova. Poiché fondamento del diritto č la concorrenza, ove l'impresa concorrente gestisca una pluralitą d'affari dei quali solo alcuni in concorrenza con il preponente č necessario provare non soltanto l'esistenza dell'autorizzazione a trattare gli affari in concorrenza ma anche la sua estensione.