(massima n. 1)
Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. č elemento non giā essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben puō essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontā di riservarle all'agente. (Nella specie, la S.C., applicando l'art. 384 c.p.c., ha corretto la motivazione della sentenza di merito lā dove era stata esclusa l'esistenza di una clausola di esclusiva in ragione del fatto che, nel contratto di agenzia, non fosse contemplata una espressa pattuizione "ad escludendum alios" nei confronti dello stesso proponente).