(massima n. 1)
L'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti di quest'ultimo ed extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti, che si prescrive nei rispettivi termini ordinari, decennale e quinquennale, con decorrenza dai singoli contratti conclusi in violazione dell'esclusiva.