(massima n. 1)
Compete al giudice del merito, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 1223 e ss. c.c., la effettiva consistenza del lucro cessante al netto dei costi non sopportati dal danneggiato e che sarebbero stati necessari a produrlo. La relativa eccezione della parte costituisce pertanto una mera difesa, e, quindi, una eccezione c.d. impropria, in quanto tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio di merito senza i limiti di preclusione del giudicato interno. Ne consegue che costituisce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, denunciabile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il mancato esame di tale eccezione.