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Articolo 1401 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riserva di nomina del contraente

Dispositivo dell'art. 1401 Codice Civile

Nel momento della conclusione del contratto [1326] una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso(1)(2).

Note

(1) Il contratto per persona da nominare è pienamente valido ed efficace e vincola, sin dal momento in cui è concluso, gli stipulanti originari (v. 1405 c.c.).
(2) Il contratto per persona da nominare si distingue dalla rappresentanza indiretta, in quanto la electio amici (1402 c.c.) non è un nuovo negozio ma una dichiarazione unilaterale e la scelta stessa del nominato può essere successiva alla stipula del contratto, laddove nella rappresentanza il potere deve preesistere. Esso è diverso anche dal contratto per conto di chi spetti (v. 1513, 1690, 1891 c.c.) nel quale la nomina è essenziale e dipende da un fatto oggettivo, considerato che nel contratto per persona da nominare la scelta può anche mancare.

Ratio Legis

La fattispecie in esame è volta ad agevolare i traffici giuridici in quanto consente la stipula anche a colui che non voglia comparire al momento della conclusione del contratto, ad esempio perchè riveste una precisa posizione sociale che renderebbe l'accordo inopportuno.

Brocardi

Electio amici
In incertam personam

Spiegazione dell'art. 1401 Codice Civile

Significato della riserva di nomina
Si comprende che la facoltà di nominare il terzo debba essere riservata all'atto stesso della conchiusione del negozio: diversamente lo stipulante non può assumere la figura di contraente per persona a dichiarare, ma solo altra qualità, ad es., quella di mandatario in nome proprio. E va da sè che, in tale ipotesi, non sussisterebbe la struttura giuridica del contratto per persona a nominare, sopra esposta, sibbene quella di altro negozio: così, se ricorre la figura di un mandatario in nome proprio, occorrerà, di norma, una nuova attribuzione degli effetti del negozio dal mandatario (stipulante) al terzo (mandante) (artt. 1705-1706 cod. civ.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

266 La contrattazione per persona da nominare è ignota al progetto del 1936; ma la sua frequenza statistica, e la sua funzione di strumento di agevolazione della circolazione dei beni, mi hanno suggerito di non rimanere indifferente.
267 Ne ho cominciato a trattare ponendo il principio dell'ammissibilità della riserva medesima (art. 285). Vasto è il campo in cui quest'ultima può intervenire; ma è evidente che il suo limite è dato dalla natura del contratto, e cioè dalla possibilità che esso ammetta la fungilità nella persona del contraente.
Ho usato l'espressione «riserva di nomina» anziché l'altra "riserva di dichiarare", perché la c.d. electio amici non deve riportarsi necessariamente ad un precedente incarico di contrattare, potendo, colui che fa la riserva, agire con il proposito di riversare su altri i diritti derivanti dal contratto, senza avere preventivamente determinato la persona alla quale dovrà destinare i diritti medesimi. E' questa possibilità che esclude la coincidenza dell'electio amici con la contemplatio domini.

Massime relative all'art. 1401 Codice Civile

Cass. civ. n. 23125/2019

Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita "aperto", successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata).

Cass. civ. n. 30192/2017

Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui l'originario stipulante con riserva abbia versato al preliminare l'imposta proporzionale sugli acconti, l'"electus", che abbia diritto di versare l'imposta di registro in misura fissa (nella specie una società agricola), ha il correlato diritto al rimborso dell'imposta proporzionale versata sull'acconto al preliminare, attesa l'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali.

Cass. civ. n. 1797/2017

Affinchè il contratto preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l’effetto prenotativo nei confronti dell’”electus”, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessario - ed, al contempo, sufficiente - che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645 bis, comma 3, c.c., e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giacché la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l’effetto di far acquistare “ex tunc” all’eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi.

Cass. civ. n. 4169/2015

In caso di preliminare di vendita nel quale il promissario acquirente si sia riservato la facoltà di nominare un terzo fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale momento e lo stesso promissario agisca per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, occorre che la nomina venga effettuata al più tardi in seno alla domanda giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di giudizio, la sua tardività, con conseguente consolidamento degli effetti del contratto in capo all'originario contraente.

Cass. civ. n. 18490/2014

Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione.

Cass. civ. n. 8868/2014

Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui al contratto preliminare di vendita venga apposta una clausola compromissoria, il terzo designato al momento della stipula del contratto definitivo deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente venditore ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante nella sua interezza, comprensivo quindi della clausola compromissoria contenuta nel solo preliminare e che direttamente lo vincola.

Cass. civ. n. 7217/2013

Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti,

Cass. civ. n. 14105/2012

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione - invalsa nella pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.

Cass. civ. n. 6405/2006

Nel contratto per persona da nominare, con il quale una parte si sia riservata la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dallo stesso, non è richiesto che all'atto della stipulazione ex art. 1401 c.c. la persona da nominare sia già esistente, essendo invece necessaria tale esistenza solo nel successivo momento della designazione ex art. 1402 c.c., in virtù della quale il terzo nominato subentra nei diritti ed obblighi assunti dall'originario contraente.

Cass. civ. n. 14460/2002

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

Cass. civ. n. 13923/2002

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia della cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art. 1407 c.s., sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 cod. cit., e ciò sia in ordine al preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche va pertanto riferito al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto; detto accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice del merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se condotto correttamente alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici.

Cass. civ. n. 10403/2002

Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando essa l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti terzo, (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall'art. 1411 c.c. deve essere sempre determinato o determinabile. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contratto per persona da nominare il preliminare di vendita di quote societarie in cui i promissari acquirenti dichiaravano di acquistare per sé o eventualmente per società da indicare nell'atto definitivo di compravendita).

Cass. civ. n. 3328/2002

In un contratto preliminare di compravendita per sé o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l'ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione, sia prevedendosi l'acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia, cioè, mutamento delle originarie parti stipulanti.

Cass. civ. n. 6050/1995

La riserva della facoltà di nomina del contraente, prevista dall'art. 1401 c.c., può essere contenuta anche in un contratto di vendita con effetti immediatamente traslativi concretandosi, essa, in una dichiarazione a priori ambivalente, perché potenzialmente volta a dare vita ad un contratto in nome proprio, cioè con effetti tra i diretti contraenti, qualora non sia seguita, nel termine prescritto, dalla dichiarazione di nomina, ovvero, nella opposta ipotesi, da un contratto che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente tra l'altro contraente ed il soggetto designato sì da doversi considerare concilio in nome di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 3115/1995

Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo — per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione — che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fino dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante; nel contratto a favore di terzo, invece, gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale ultimo non acquista mai veste di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale.

Cass. civ. n. 6885/1994

Il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi prima della dichiarazione di nomina dell'eligendo, la quale ha solo l'effetto di far acquistare ex tunc all'eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni. Ne consegue che la riserva di nomina del contraente non vale a configurare da sola un contratto preliminare, costituendo quella prevista dall'art. 1401 c.c. una figura riconosciuta in termini generali, individuabile sia per i contratti preliminari sia per quelli definitivi.

Cass. civ. n. 751/1991

Il contratto preliminare stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, per l'incertezza che esso comporta in ordine al soggetto acquirente e per il disorientamento che provoca nel coltivatore, cui non vengono prospettati elementi sicuri ed immutabili di valutazione, non può essere utilmente adottato nel sistema normativo della prelazione agraria.

Cass. civ. n. 6587/1983

Con riguardo ad un preliminare, la ricorrenza di un contratto per persona da nominare, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1401-1405 c.c., non è ravvisabile quando la riserva di nomina di un terzo venga riferita non allo stesso preliminare, in relazione ai diritti ed obblighi da esso nascenti, ma al contratto definitivo che le parti stesse si impegnano a stipulare.

Cass. civ. n. 5777/1983

Nel contratto per persona da nominare — che viene disciplinato dalla legge, sotto il profilo sistematico e funzionale, come applicazione dell'istituto della rappresentanza — il contraente che si è riservato la facoltà di nomina assume la veste di rappresentante della persona da designare e il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi ancora prima della nomina dell'eligendo, non esistendo incertezza sulla esistenza di un contraente, ma soltanto sulla circostanza se allo stipulante debba sostituirsi o meno altra persona che prenderà il suo posto con effetto retroattivo. Conseguentemente, il contraente che ha esercitato la facoltà di riserva, può validamente porre in atto tutte le manifestazioni di volontà necessarie al perfezionamento del negozio, senza che sia necessario un mandato preventivo della persona da nominare sino al momento in cui questa verrà indicata.

Cass. civ. n. 1789/1978

La figura del contratto per persona da nominare è riconosciuta dal codice civile in termini generali, sia per i contratti ad efficacia reale, sia per quelli ad effetti meramente obbligatori; pertanto, al contratto preliminare direttamente stipulato per persona da nominare sono applicabili in via diretta e non analogica le norme degli artt. 1401 e 1402 c.c.

Cass. civ. n. 463/1975

Non è inconciliabile con il contratto per persona da nominare la circostanza che i contraenti prevedano, non soltanto la sostituzione di uno di essi con altro soggetto, ma anche la possibilità che questi si aggiunga ai contraenti originari.

Cass. civ. n. 1003/1970

La semplice clausola, con la quale in un contratto stipulato per scrittura privata l'acquirente di un immobile si riserva la facoltà di richiedere che l'atto pubblico di trasferimento venga concluso successivamente in un tempo determinato con altro soggetto, non può essere inquadrata nel contratto per persona da nominare, essendo diretta alla rivendita dell'immobile ed al fine di sottrarre i trasferimenti intermedi agli oneri fiscali.

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