(massima n. 1)
Il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi prima della dichiarazione di nomina dell'eligendo, la quale ha solo l'effetto di far acquistare ex tunc all'eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni. Ne consegue che la riserva di nomina del contraente non vale a configurare da sola un contratto preliminare, costituendo quella prevista dall'art. 1401 c.c. una figura riconosciuta in termini generali, individuabile sia per i contratti preliminari sia per quelli definitivi.