(massima n. 1)
Il contratto preliminare stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, per l'incertezza che esso comporta in ordine al soggetto acquirente e per il disorientamento che provoca nel coltivatore, cui non vengono prospettati elementi sicuri ed immutabili di valutazione, non può essere utilmente adottato nel sistema normativo della prelazione agraria.