(massima n. 1)
Nel contratto per persona da nominare, con il quale una parte si sia riservata la facoltą di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dallo stesso, non č richiesto che all'atto della stipulazione ex art. 1401 c.c. la persona da nominare sia gią esistente, essendo invece necessaria tale esistenza solo nel successivo momento della designazione ex art. 1402 c.c., in virtł della quale il terzo nominato subentra nei diritti ed obblighi assunti dall'originario contraente.