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Articolo 46 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sede delle persone giuridiche

Dispositivo dell'art. 46 Codice Civile

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

Spiegazione dell'art. 46 Codice Civile

La sede legale della persona giuridica (cui si ben attaglia il concetto di domicilio, non la fuorviante nozione di residenza) risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, è pubblicata nel registro delle persone giuridiche (come lo sono le eventuali modificazione della stessa) e proprio per tali caratteristiche di avvenuta pubblicità nei confronti dei terzi è il domicilio generale dell'ente.

La sede effettiva è il luogo dove l'ente svolge le attività amministrative e di direzione, se diverso da quello della sede legale, e rileva sempre nell'ottica di tutela dei terzi, cosicché risulterà (secondo un esempio frequente nella pratica) validamente notificato un atto presso la sede effettiva pur diversa da quella indicata nell'atto costitutivo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

68 Il ripristino dell'istituto della residenza ha indotto a rivedere la formula dell'art. 50 del progetto al fine di coordinarla con le nuove disposizioni. E, poiché non può parlarsi logicamente di residenza nei confronti delle persone giuridiche, si è ritenuto necessario esprimere il principio che, nei riguardi di queste, non può aversi che un concetto unico di sede, al quale deve farsi riferimento in tutti i casi in cui la legge ricolleghi determinati effetti all'istituto del domicilio ovvero a quello della residenza. E' stata eliminata nella nozione di sede la indicazione che debba trattarsi di sede «centrale» o di sede «principale della amministrazione», come era stato suggerito, perché entrambe le formule sono di significato incerto. Poiché l'ente deve necessariamente avere una sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto e soggetta a pubblicità, è bene che solo a questa i terzi facciano riferimento, tanto più che i suoi mutamenti sono poi facilmente controllabili, perché importano una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Ciò risulta dal testo dell'art. 34, in cui sono prevedute, come ipotesi distinte, l'obbligo di registrare il trasferimento della sede e l'istituzione delle sedi secondarie. Non si è peraltro creduto di aderire alla proposta di mantenere i terzi vincolati alla sede risultante dal registro e di non permettere loro di considerare come sede della persona giuridica un luogo diverso, anche se in questo sia stabilita la sede effettiva. Il timore che, in tal modo, si svaluti il sistema della pubblicità, fissato dagli articoli 33 e 34, non è fondato. Siffatta possibilità data ai terzi non contraddice a quella che è la funzione della pubblicità. La diversità fra sede effettiva e sede registrata implica necessariamente che sia stata omessa la pubblicazione del cambiamento di sede: ora il comma 2. dell'art. 46 stabilisce che il fatto, del quale è stata omessa la pubblicazione, non può essere opposto ai terzi, mentre non impedisce a questi ultimi di poterlo invocare in loro favore. Il comma anzidetto si risolve, quindi, in un rafforzamento del sistema di pubblicità voluto dalla legge, in quanto costituisce una spinta, per gli organi delle persone giuridiche, a far registrare tempestivamente i mutamenti della sede.

Massime relative all'art. 46 Codice Civile

Cass. civ. n. 1544/2023

In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera controllata da una società italiana abbia la sua residenza fiscale in Italia, il concetto di "sede dell'amministrazione" (contrapposto a quello di "sede legale") non può coincidere "sic et simpliciter" col luogo di svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (o comunque dalla controllante), in quanto un effettivo spostamento della sede dell'amministrazione della consociata presso la controllante presuppone che quest'ultima assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata, usurpandone l'impulso imprenditoriale.

Cass. civ. n. 36350/2022

Con riferimento alle persone giuridiche, l'espressione "sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese è idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva, che si identifica con il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che questa fosse stata correttamente individuata dall'attore, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., con riferimento al luogo in cui la società convenuta aveva una sede amministrativa, secondo le risultanze del registro delle imprese).

Cass. civ. n. 10854/2019

La validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale, presuppone che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.

Cass. civ. n. 6559/2014

Con riferimento alle persone giuridiche, l'espressione "sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese è idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva, che si identifica con il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali).

Cass. civ. n. 1813/2014

La "sede effettiva" di una società dotata di personalità giuridica non si identifica con il luogo nel quale essa abbia uno stabilimento, paghi le retribuzioni dei dipendenti, riceva o consegni merci, essendo invece necessario che in quel sito si accentrino di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa, ancorché diverga da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale venga svolta l'attività imprenditoriale.

Cass. civ. n. 3516/2012

La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 c.p.c. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificatesi come amministratore e padre del diretto interessato.

Cass. civ. n. 21942/2010

In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività contenuto nell'art. 46 c.c. deve essere comunque coordinato con la tutela dell'affidamento dei terzi, con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale ed effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimamente notificato un avviso di accertamento emesso da un Comune in materia di TARSU, ad una S.r.l. presso la sede legale piuttosto che presso quella effettiva, luogo in cui era stata trasferita la sede senza che ancora vi fosse stata la delibera sociale e la relativa pubblicità).

Cass. civ. n. 904/2001

La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell'art. 145 c.p.c. Pertanto ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

Cass. civ. n. 959/1998

Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma c.c., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua qual è il concetto di «sede» al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio.

Cass. civ. n. 497/1997

Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che potesse considerarsi come sede effettiva di una società lo studio di un commercialista legato alla stessa da un rapporto professionale, presso il quale era stata eseguita la notificazione dell'atto di citazione).

Cass. civ. n. 8142/1993

In tema di notificazione a persona giuridica, l'art. 46, capoverso, c.c. equiparando, di fronte ai terzi, la sede effettiva a quella legale non comporta, quando le stesse siano divergenti, l'onere di un previo tentativo di notificazione nella sede legale prima di provvedervi in quella effettiva.

Cass. civ. n. 2341/1985

La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fmi delle notificazioni contenute nell'art. 145 c.p.c., con la conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale; ma tale principio presuppone la divaricazione fra sede effettiva e sede legale e la sostituzione di quest'ultima, puramente formale e nominalistica, con la sede effettiva dell'attività direzionale e organizzativa e non spiega, pertanto, i suoi effetti nell'ipotesi in cui la sede legale sia anche l'effettivo centro d'imputazione e di promozione delle attività sociali che alla società fanno capo, non rilevando che talune attività sociali risultino decentrate e così il luogo ove si svolgono attività di gestione sociale, come anche quello valorizzato come recapito per ragioni organizzative.

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