Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4976 del 26 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica di un atto negoziale deve essere effettuata presso l'indirizzo del destinatario, che non necessariamente coincide con il domicilio o la sede legale della persona fisica o dell'ente collettivo, ma può identificarsi anche in un diverso luogo preventivamente indicato dal destinatario stesso. In caso di coincidenza tra lo stabile indicato come avente un determinato civico e quello con un altro civico al quale è stata effettuata la notifica, se si dimostra che entrambi i numeri civici contraddistinguono lo stesso edificio e vi sono uffici autorizzati a ricevere comunicazioni esterne, la notificazione può considerarsi valida ai fini della presunzione di conoscenza dell'atto negoziale.

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