(massima n. 1)
La notifica di un atto negoziale deve essere effettuata presso l'indirizzo del destinatario, che non necessariamente coincide con il domicilio o la sede legale della persona fisica o dell'ente collettivo, ma può identificarsi anche in un diverso luogo preventivamente indicato dal destinatario stesso. In caso di coincidenza tra lo stabile indicato come avente un determinato civico e quello con un altro civico al quale è stata effettuata la notifica, se si dimostra che entrambi i numeri civici contraddistinguono lo stesso edificio e vi sono uffici autorizzati a ricevere comunicazioni esterne, la notificazione può considerarsi valida ai fini della presunzione di conoscenza dell'atto negoziale.