(massima n. 1)
Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma c.c., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua qual č il concetto di «sede» al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio.