(massima n. 1)
In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività contenuto nell'art. 46 c.c. deve essere comunque coordinato con la tutela dell'affidamento dei terzi, con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale ed effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimamente notificato un avviso di accertamento emesso da un Comune in materia di TARSU, ad una S.r.l. presso la sede legale piuttosto che presso quella effettiva, luogo in cui era stata trasferita la sede senza che ancora vi fosse stata la delibera sociale e la relativa pubblicità).