(massima n. 1)
In tema di notificazione a persona giuridica, l'art. 46, capoverso, c.c. equiparando, di fronte ai terzi, la sede effettiva a quella legale non comporta, quando le stesse siano divergenti, l'onere di un previo tentativo di notificazione nella sede legale prima di provvedervi in quella effettiva.