(massima n. 2)
Nel caso di costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del primo non č sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo e neppure rileva - per escludere la natura privata - che esso persegua finalitą non di lucro, mentre, al di lą della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell'ente pubblico sono da rinvenirsi, pił che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell'inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nell'organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalitą di interesse generale, con conseguente collocazione delle medesime in una posizione giuridica implicante, da un lato, l'attribuzione di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall'altro, l'assoggettamento ad un sistema di controlli inversamente proporzionale all autonomia dell'ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensitą, nonché di ingerenza nella gestione dell'ente.