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Articolo 7 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Gestione delle risorse umane

Dispositivo dell'art. 7 TUPI

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi dì priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni(1)(2)(3)(4).

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

  1. a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  2. b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  4. d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater(4).

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione(3)(4).

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218(5)(6).

Note

(1) Con la L. 27/12/2017, n. 205, si è disposto che "Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424".
Il D.Lgs. 25/04/2017, n. 75, come modificato dalla L. 27/12/2017, n. 205, ha disposto che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019".
(2) Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019".
(3) L'ordinanza 25 gennaio 2020 (in G.U. 27/01/2020, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui alla presente ordinanza e per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della salute è autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna".
(4) L'ordinanza 21 febbraio 2020 (in G.U. 26/02/2020, n. 48) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005".
(5) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto:
- (con l'art. 2-bis, comma 1, lettera a)) che "Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza";
- (con l'art. 10, comma 1) che "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
(6) Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto, con l'art. 1, comma 3, che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

Massime relative all'art. 7 TUPI

C. Conti n. 38/2018

Nel caso di provvedimenti illegittimi - nella fattispecie, il conferimento di un incarico di esperto del Sindaco - la responsabilità amministrativo contabile è esclusa se i pareri e la giurisprudenza non sono uniformi. In tali casi, infatti, manca il requisito della condotta gravemente colposa, individuabile nelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio (ex multis C. Conti, Sez. riunite, n. 56/1997).

Cons. Stato n. 171/2014

La procedura comparativa prescritta dall'art. 7, comma 6 bis, D.lgs. 165/2001 (inserito dall'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione") rientra nella categoria degli atti di microrganizzazione emanati dal dirigente competente e può essere omessa solo in ragione dell'assenza all'interno dell'Amministrazione di figure professionali idonee e disponibili ad assolvere allo specifico incarico di cui si ha bisogno. Nel caso invece in cui sussistano almeno due figure professionali idonee ad assolvere allo specifico incarico, tale circostanza impone la valutazione dei curricula, delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all'incarico, senza che questa valutazione possa essere sbilanciata o addirittura annullata da un'offerta di rendere il servizio gratuitamente, introdotta da uno degli aspiranti al di fuori delle previsioni dell'avviso della selezione.

Corte cost. n. 116/2011

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la madre lavoratrice può usufruire - se lo vuole e compatibilmente con le sue condizioni di salute - del congedo obbligatorio dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare. È illegittimo l'art. 16, lettera c), D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

Cons. Stato n. 8228/2010

Ai sensi dell'art. 7, VI c. e segg., del T.U. approvato con D.lgs. n. 165 del 2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Cons. Stato n. 7506/2010

L'art. 42-bis, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa....". Destinatario di tale beneficio è il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.lgs. n. 165/2001.

C. Conti n. 220/2008

Deve ritenersi illecito e fonte di danno erariale l'affidamento, da parte di una università, di molteplici incarichi di consulenza legale esterni, in assenza di pressanti necessità e senza valorizzare le professionalità già esistenti nell'ufficio contenzioso dell'ente.

C. Conti n. 282/2008

Va affermata la responsabilità di un dirigente comunale per il conferimento di nove incarichi esterni (per la documentazione fotografica, storica e cartografica di edifici del centro storico comunale) in violazione degli art. 110 comma 6 D.lgs. n. 267/2000 e 7 comma 6 D.lgs. n. 165/2001, vista l'eccezionalità dell'istituto, la presenza nella specie di personale interno idoneo allo svolgimento dei compiti in questione, l'assenza del requisito dell'alta professionalità degli incaricati peraltro da ritenersi non necessaria per le prestazioni "de quibus", la mancanza di criteri per la scelta dei professionisti, la continuità delle prestazioni del tutto incompatibile con la straordinarietà delle consulenze esterne.

C. Conti n. 730/2007

Pur nella dubbia compresenza (in fattispecie di reiterato incarico a professionista legale esterno ad opera di amministrazione comunale) di tutti i presupposti di legge per il ricorso alla consulenza esterna quale definita degli art. 110 comma 6 D.lgs. n. 267 del 2000, e art. 7 comma 6 D.lgs. n. 165 del 2001, specie se riguardata nel suo svolgimento diacronico - la sostanziale assimilabilità della fattispecie (in esito ad una diversa qualificazione giuridica dei rapporti in questione operata dal giudice contabile) ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, determinato dall'esigenza di fronteggiare una documentata carenza organizzativa oggettiva e soggettiva in cui versava l'ufficio espropri comunale determina l'assoluzione di tutti i convenuti, per assenza di danno; stante l'avvenuta corresponsione al collaboratore esterno di una somma non superiore a quella che l'amministrazione locale avrebbe corrisposto ad un dipendente inquadrato nell'ex 8 qualifica funzione (ora cat. D3) per un'analoga prestazione resa in un medesimo arco temporale.

C. Conti n. 141/2007

I presupposti di legittimità del conferimento di incarico di consulenza a soggetto esterno sono: l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della PA, la straordinarietà della situazione che giustifica il ricorso alla convenzione e la natura temporanea, determinata ed altamente qualificata della prestazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 TUPI

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A. I. chiede
mercoledì 01/11/2023
“Corte dei Conti
sentenza n. 252
16 gennaio 2008
"... l'inesistenza, da accertare con una reale ricognizione, di figure professionali interne all'ente idonee a svolgere l'incarico".
Per "... interne all'ente..." s'intende a prescindere dal tipo di ccnl applicato?

Nel caso che interno all'Ente vi siano figure analoghe per professionalità, competenza, titoli ed esperienza ma contrattualizzati con ccnl diverso dalla categoria di pubblico impiego?

Nel caso specifico se trattasi di dipendente, a cui è applicato il ccnl privatistico degli addetti idraulico forestali, con qualifica di Quadro direttivo laureato, Ingegnere, Agronomo, Dott. Forestale, ecc . In tal caso l'ente può ricorrere a stipulare contratti ex art. 110 e conferire anche il ruolo di Responsabile ?”
Consulenza legale i 17/11/2023
Il ricorso da parte degli Enti locali a consulenze e collaborazioni esterne altamente qualificate è consentito dall’art. 110 comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), il quale prevede che “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine” i regolamenti delle autonomie territoriali possono “prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”, nonché dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, intitolato “gestione delle risorse umane”.

Quest’ultima norma dispone che tutte le amministrazioni dello Stato per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa.
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso il concreto riscontro (cioè con riferimento a precisi parametri quali il numero e la qualificazione professionale del personale incardinato nel servizio istituzionalmente deputato a quella attività) della carenza, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa a carico del dirigente.
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e la proroga deve essere considerata come evento del tutto eccezionale
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. In ossequio a questa disciplina deve considerarsi illecito e produttivo di undanno ingiusto all’erario, l’incarico di collaborazione attribuito ad un professionista esterno, rispetto al quale non sia rinvenibile un ambito d’intervento connotato da un oggetto ben definito, bensì relativo ad un’attività professionale di consulenza ad ampio spettro che avrebbe potuto svolgere il personale in organico (Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Lazio – sentenza n. 83 del 18 gennaio 2011).

Alla luce del delineato quadro normativo il ricorso alle collaborazioni esterne si giustifica in presenza della impellente necessità di far fronte ad una esigenza di carattere eccezionale e peculiare che comporta il ricorso a competenze specifiche non rinvenibili all’interno della struttura burocratica, poiché diversamente l’amministrazione è tenuta ad utilizzare le risorse professionali di cui dispone, oppure a tenere conto delle mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, eventualmente ricorrendo alle procedure di progressione verticale od orizzontale. O, in alternativa, facendo ricorso alle procedure di mobilità, anche attraverso avvisi e procedure selettive.

L’amministrazione deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative, motivo per cui deve ritenersi illecito e fonte di responsabilità il conferimento di un incarico diretto a celare sotto le mentite spoglie di consulenza un’attività che può essere svolta da personale interno dell’amministrazione e già da quest’ultima retribuito (Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Lazio – sentenza n. 83 del 18 gennaio 2011).

Nel caso oggetto del presente parere, non sembra che il fatto che il dipendente in questione sia contrattualizzato con CCNL privato possa esentare la pubblica amministrazione dall’utilizzare tale risorsa al posto della collaborazione esterna.

Obiettivo della disposizione in esame è il contenimento della spesa pubblica. Il dipendente in questione è un costo per la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal CCNL applicato. Pertanto, sarebbe uno spreco non sfruttarne le competenze, assumendo un collaboratore esterno.

L’amministrazione, per procedere a conferire un incarico esterno, deve dimostrare l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne.

Peraltro, si precisa che la Corte di Cassazione Sez. Lav. con la sentenza 10811/2023 ha affermato che “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165/2001”.

Alla luce di tale giurisprudenza, a maggior ragione, non dovrebbero esservi trattamenti diversi sulla base del solo CCNL applicato. Né si potrebbe ritenere che il dipendente in questione non sia da considerarsi “interno all’ente” in quanto contrattualizzato con contratto collettivo di diritto privato.


Emiliano V. chiede
lunedì 16/09/2019 - Lazio
“Alla procura e al contratto di opera professionale degli avvocati presenti in giudizio a patrocinio della p.a. o dell ente capitale pubblico in forma societaria (es. agenzia delle entrate) può essere attribuita la sanzione della nullità per violazione ex art. 7 comma 5 bis e 6? Per mancanza dei requisiti ivi previsti?”
Consulenza legale i 24/09/2019
Il D.lgs. 75/2015 ha apportato modifiche all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 che si applicano a decorrere dall’1 Gennaio 2018.

Il nuovo comma 5 bis dell’articolo 7 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.

Lo stesso comma 5 bis prevede che la disposizione di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

L’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 prevede che a far data dall’1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Al comma 2° lett. b. del citato art. 2 del D.Lgs. 81/2015 è previsto espressamente che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

Il comma 6° dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 disciplina i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi di collaborazione senza subordinazione, prevedendo letteralmente che: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5 bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico
».

Orbene, riassumendo, dall'attenta lettura del combinato disposto della normativa fin qui citata emergono una serie di dati fondamentali:

di carattere generale
1. La presunzione legale del rapporto di subordinazione nei contratti di collaborazione lavorativa caratterizzate da prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

2. La presunzione non opera con riferimento alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

di carattere particolare
3. La non applicabilità di detta presunzione alle Pubbliche Amministrazioni;

4. Alle quali ultime è fatto espresso divieto, a far data dall’ 1 Gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro.

5. È comunque riconosciuta facoltà alle stesse, esclusivamente per prestazioni corrispondenti alle competenze attribuite dall’Ordinamento all’Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati che devono risultare coerenti con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,

L’elemento sul quale è possibile fondare la speculazione che porta alla risposta al quesito proposto, va ricercato nella corretta qualificazione dell’oggetto del rapporto di lavoro disciplinato dalla specifica normativa fin qui citata.

Emerge infatti, dalla lettura del combinato disposto della normativa su richiamata che gli incarichi individuali con contratti lavoro autonomo possono essere conferiti esclusivamente per prestazioni corrispondenti alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente.

Pertanto, non sono da ritenersi oggetto della disciplina normativa citata gli incarichi relativi alla rappresentanza e difesa in giudizio in quanto non relativi a prestazioni corrispondenti alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente.

Riguardo all’oggetto del quesito specifico si segnala che l’Agenzia delle Entrate Riscossione S.P.A attua un proprio regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

È possibile pertanto concludere che per quanto riguarda gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio conferiti ad avvocati nel rispetto di apposito Regolamento dell’Agenzia Entrate Riscossione S.p.a. non potrà essere comminata la sanzione della nullità prevista dal combinato disposto dei commi 5 bis e 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 oggi vigente.