(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 7, VI c. e segg., del T.U. approvato con D.lgs. n. 165 del 2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.