(massima n. 1)
Pur nella dubbia compresenza (in fattispecie di reiterato incarico a professionista legale esterno ad opera di amministrazione comunale) di tutti i presupposti di legge per il ricorso alla consulenza esterna quale definita degli art. 110 comma 6 D.lgs. n. 267 del 2000, e art. 7 comma 6 D.lgs. n. 165 del 2001, specie se riguardata nel suo svolgimento diacronico - la sostanziale assimilabilitą della fattispecie (in esito ad una diversa qualificazione giuridica dei rapporti in questione operata dal giudice contabile) ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, determinato dall'esigenza di fronteggiare una documentata carenza organizzativa oggettiva e soggettiva in cui versava l'ufficio espropri comunale determina l'assoluzione di tutti i convenuti, per assenza di danno; stante l'avvenuta corresponsione al collaboratore esterno di una somma non superiore a quella che l'amministrazione locale avrebbe corrisposto ad un dipendente inquadrato nell'ex 8 qualifica funzione (ora cat. D3) per un'analoga prestazione resa in un medesimo arco temporale.