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Articolo 17 ter Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 17 ter TULPS

(1)Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17 bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221 bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato(2).

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative(3).

Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(2) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203
(3) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, successivamente, dall'art. 9, comma 5, L. 29 marzo 2001, n. 135.

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Consulenze legali
relative all'articolo 17 ter TULPS

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Angela C. chiede
domenica 04/03/2018 - Lazio
“Salve, ho un quesito da porre. Se e quando possa riaprire il titolare di un' attivita' di b&b abusiva fatta cessare con provvedimento del questore ex art. 17 ter co.4.”
Consulenza legale i 09/03/2018
L’art. 17 ter comma 4 del TULPS disciplina i casi di cessazione dell’attività commerciale esercitata in modo abusivo. In particolare, “quando ricorrono le circostanze previste dall’art. 100, la cessazione dell’attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore”.

In tema di esercizi commerciali abusivi l’Autorità può, a seconda dei casi, ordinare la sospensione dell’attività o la sua cessazione.

Nel caso in cui venisse ordinata la sospensione per un determinato arco di tempo, l’attività potrebbe legittimamente essere ripresa purché nel termine ordinato si sia provveduto a regolarizzare l’attività abusiva.

Nel diverso caso della cessazione dell’attività, invece, la sanzione si basa sull’assenza completa dell’autorizzazione ad esercitare tale attività. Ciò significa che il provvedimento di cessazione dell’attività altro non è che un provvedimento del Questore che ordina di cessare un’attività che già prima non poteva essere esercitata.

La cessazione dell’attività per mancanza dell’autorizzazione, dunque, non è passibile di sanatoria (a differenza della sospensione) perché il titolo abilitativo da sanare manca completamente. Contro l’ordinanza potrà comunque essere esperito un ricorso amministrativo o giurisdizionale volto all’annullamento della stessa ordinanza (qualora ve ne siano i motivi).

Tutto ciò non toglie che, il titolare di un b&b abusivo fatto cessare, possa dotarsi ex novo di un’autorizzazione debitamente richiesta all’autorità amministrativa e cominciare una nuova attività (non abusiva).

Peraltro, per completare la risposta, la violazione dell’ordinanza di cessazione dell’attività comporta l’integrazione del reato di cui all’art. 650 del codice penale.