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Articolo 221 bis Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 221 bis TULPS

(1)Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185,186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni)(2).

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 399 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

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