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Articolo 100 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 100 TULPS

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. (1)

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 12-bis del D. L. 20 febbraio 2017, n. 14.

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