1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
- a) delle norme previste dagli articoli 4 undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35 decies; 67 ter; 68, commi 1 e 2; 68 quater, commi 2 e 3; 98 ter, comma 3; 98 ter 1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative(6);
- b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98 quater;
- c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
- c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative;
- c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater;
- c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193 quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.(1)(7);
- c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;
- c-sexies) delle norme previste dagli articoli 124 quinquies, 124 sexies, 124 septies, 124 octies e delle relative disposizioni attuative(2);
- c-septies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5(3);
- c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194 ter 1 e delle relative disposizioni attuative(4);
- c-novies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194 ter e delle relative disposizioni attuative(4).
- c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190 bis 2, comma 1(5).
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.