Articolo abrogato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.
[(1)1. Agli intermediari indicati nell'articolo 79 decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83 novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83 novies 1, e di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro centocinquantamila.]
Note
(1)
Tale disposizione è stata inserita con l'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.