1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro dieci milioni(1).
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
- a) agli intermediari indicati nell'articolo 79 decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83 quater, comma 3, 83 novies, comma 1, 83 novies 1, 83 duodecies, e di quelle emanate in base ad esse(1);
- b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83 undecies, comma 1.
3. [Si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.](1)(2)