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Articolo 79 decies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 79 decies TUF

1. Nel presente titolo si intendono per:

  1. a) «autoritą rilevanti»: le autoritą indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
  2. b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

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