1. Nel presente titolo si intendono per:
- a) «autoritą rilevanti»: le autoritą indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.