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Articolo 82 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Attivitą e regolamento della gestione accentrata

Dispositivo dell'art. 82 TUF

1. L'attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.

2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 79 quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative:

  1. a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonché di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;
  2. b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;
  3. c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83 bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;
  4. d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83 sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;
  5. e) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83 octies;
  6. f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83 novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 octies;
  7. g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83 duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi;
  8. h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;
  9. i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.

4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall'articolo 79 quindecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.

4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento:

  1. a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater della direttiva 2007/36/CE;
  2. b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all'articolo 83 duodecies e le relative modalità operative;
  3. c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell'articolo 83 duodecies, comma 1;
  4. d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;
  5. e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell'attività di gestione accentrata(1).

Note

(1) Il comma 4-bis è stato inserito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.
Tale decreto legislativo ha inoltre disposto, con l'art. 7, comma 2, lettera a, che le presenti modifiche si applicano "a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018".

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