1. Il presente Capo si applica ai seguenti soggetti:
- a) le Sim di classe 1;
- b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente(1)(2).
- [c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.](2)
2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario.
2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6 bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario(3).
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.