1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55 bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo.
3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4 bis e 4 ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto.
4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [legislativo 16 novembre 2015, n. 180], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1, quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11(1).
4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario(2).