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Articolo 89 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 23/05/2026]

Dividendi ed interessi

Dispositivo dell'art. 89 TUIR

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)(2)(3).

2.1. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38](2)(3)

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47 bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47 bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47 bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47 bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo(1)(2)(3).

3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

  1. a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109(2)(3);
  2. b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

  1. a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
  2. b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.

5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 5 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142.
Il D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha inoltre disposto, con l'art. 13, comma 6, che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
(2) La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 51, lettera d)) la modifica dell'art. 89, commi 2, 3, 3-bis, lettera a) e l'introduzione del comma 2.1. all'art. 89. La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 54) che le presenti modifiche si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.
(3) Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 ha disposto (con l'art. 11, commi 1, lettera d) e 5) la modifica dell'art. 89, commi 2, 3, 3-bis lettera a), nonché l'abrogazione del comma 2.1. Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

Massime relative all'art. 89 TUIR

Cass. civ. n. 29635/2019

I dividendi infragruppo erogati da società di capitali residente della Repubblica federale di Germania a società residente della Repubblica italiana sono esclusi dalla base imponibile per effetto dell'art. 24, par. 2, della Convenzione di Bonn tra Italia e Germania sulle doppie imposizioni (ratificata con l. n. 459 del 1992), il quale - a differenza dell'art. 23 A del Modello OCSE di Convenzione, avente la sola funzione di contrasto alla doppia imposizione giuridica - è volto ad impedire la doppia imposizione economica internazionale e, costituendo norma pattizia a carattere speciale, ed attesa la sua "ratio", prevale sull'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esclusione dalla base imponibile, ex art. 24, par. 2, cit., dei dividendi corrisposti nell'anno di imposta 2005 da una società-figlia tedesca interamente partecipata da società-madre italiana, prevale sulla residuale imposizione, in Italia, sul 5% dei dividendi distribuiti alla società controllante residente nel territorio nazionale, prevista dall'art. 89, comma 2, TUIR).

In tema di doppia imposizione internazionale, la Convenzione di Bonn tra Italia e Germania (ratificata con l. n. 459 del 1992) e, segnatamente, l'art. 24 – il quale, ricorrendone le condizioni, esclude i dividendi dalla base imponibile del reddito della società-madre italiana - è tuttora vigente ed efficace, senza che rilevi la sopravvenuta direttiva CE n. 435 del 1990 (cd. direttiva madre-figlia) la quale, all'art. 7, risolve il concorso tra norma bilaterale e norma comunitaria in favore della prima.

Cass. civ. n. 11872/2017

In tema di imposte sui redditi, l'operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all'ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicchè è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile.

Cass. civ. n. 5392/2017

Gli interessi su somme erogate per finanziamenti a terzi, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato, sono da considerare, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 597 del 1973, non già redditi di capitale, bensì redditi d'impresa, con la conseguenza che nessuna ritenuta deve essere in tal caso operata, non essendo il regime delle ritenute, quale dettato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ai redditi d'impresa.

In tema di IRES, ai sensi degli artt. 48 e 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, gli interessi su mutui, finanziamenti e simili, quando sono conseguiti da società o da enti esercenti attività commerciali residenti nel territorio dello Stato di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del predetto decreto, non costituiscono reddito di capitale ma vanno qualificati come componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa.

Cass. civ. n. 20398/2005

Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 7 del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358, pur non esistendo nell'ordinamento fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non può negarsi l'emergenza di un principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale. In riferimento all'ipotesi in cui l'acquirente di azioni da un fondo comune d'investimento, dopo averne percepito i dividendi, abbia rivenduto i titoli al fondo stesso al fine di consentire l'elusione del regime fiscale previsto dall'art. 9 della legge n. 77 del 1983 (come sostituito dal D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 83) (c.d. dividend washing), l'applicazione del predetto principio si traduce nella individuazione di un difetto di causa che dà luogo alla nullità dei contratti collegati di acquisto e di rivendita delle azioni, non conseguendo dagli stessi alcun vantaggio economico per le parti, all'infuori del risparmio fiscale. Tale mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, comporta l'inefficacia dei contratti nei confronti del fisco, con conseguente esclusione del credito d'imposta previsto per l'acquirente dei titoli dall'art. 14 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore all'integrazione apportatavi dall'art. 7 bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, conte con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429).

L'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha sostituito l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel riconoscere al giudice tributario il potere di risolvere in via incidentale questioni devolute ad altra giurisdizione (quali la nullità di un negozio giuridico), indipendentemente da un'espressa domanda di parte, ha natura meramente esplicativa di una regola generale già esistente nell'ordinamento. Il processo tributario, inoltre, pur avendo ad oggetto un rapporto che vede il contribuente nella veste di soggetto passivo, trae origine da un'azione costitutiva, volta all'annullamento di un atto autoritativo, il cui esercizio da parte del contribuente non fa assumere all'Amministrazione finanziaria la qualità di attrice in senso sostanziale, non essendo dovuta a tale qualità, ma ai principi costituzionali che escludono la c.d. presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, l'imposizione a suo carico dell'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria. Ne consegue che il carattere impugnatorio del processo, comportando l'identificazione del "petitum" e della "causa petendi" con la domanda ed i motivi del ricorso, non esclude il potere del giudice di rilevare d'ufficio eventuali cause di nullità di contratti, la cui validità ed opponibilità all'Amministrazione abbia costituito oggetto dell'attività assertoria del ricorrente. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 13 Dicembre 2000).

Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell'atto, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né l'esercizio di poteri cognitori d'ufficio, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità. (Nella fattispecie, l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto, in sede di legittimità, la simulazione di un'operazione consistente nell'acquisto e nella rivendita di azioni da parte di una società ad un fondo comune d'investimento, al fine di eludere il regime fiscale previsto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 per i redditi delle partecipazioni azionarie possedute dai fondi comuni: in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che tale tesi non costituisse un tema d'indagine precluso dal fatto che la pretesa fiscale, sostenuta nell'avviso di accertamento, fosse fondata sulla qualificazione della fattispecie come procedimento negoziale indiretto, ma reale, utilizzato in funzione elusiva dell'imposta sul reddito). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 13 Dicembre 2000).

Pur essendo un atto di natura sostanziale e non processuale, in quanto esprime in modo autoritativo la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, l'avviso di accertamento contiene l'enunciazione della posizione processuale dell'Amministrazione finanziaria, la quale non può determinarsi in modo difforme da quanto espresso nell'accertamento, e può quindi costituire oggetto di esame diretto da parte del giudice di legittimità, unitamente agli altri atti di causa, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio, ed in particolare della verifica in ordine all'osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 13 Dicembre 2000).

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Consulenze legali
relative all'articolo 89 TUIR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. D. chiede
giovedì 23/07/2026
“Buongiorno,
Una srl detiene da 7 mesi il 100% delle quote di altra srl. La partecipata viene messa in liquidazione e, con il piano di riparto, il saldo del conto corrente (di molto superiore al valore di acquisto delle quote), viene trasferito nel conto della controllante.
Tale importo è considerato utile e quindi tassato sulla controllante, al 5%?
Grazie per la risposta.
Con cordiali saluti.”
Consulenza legale i 23/07/2026
La questione consiste nello stabilire se la differenza positiva tra il valore ricevuto in sede di riparto finale ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione costituisca un dividendo imponibile, soggetto al regime di parziale imponibilità del 5% previsto dall'art. 89 del TUIR, ovvero se trovi applicazione una diversa disciplina fiscale.

La risposta richiede di distinguere, preliminarmente, tra la distribuzione di utili in costanza di vita della società e le attribuzioni patrimoniali conseguenti all'estinzione della società per effetto della liquidazione.


Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplina separatamente le due fattispecie.
L'articolo 89 del TUIR regola il trattamento dei dividendi percepiti dai soggetti IRES, prevedendo, in presenza dei relativi presupposti, l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 95% del loro ammontare, con imponibilità limitata al residuo 5%.

Tale disposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente gli utili distribuiti dalla società partecipata nel corso della propria esistenza, ovvero le distribuzioni che conservano giuridicamente la natura di dividendi.

Diversamente, le somme attribuite ai soci in sede di liquidazione trovano la loro disciplina nell'articolo 47, comma 7, del TUIR, disposizione che stabilisce espressamente come le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione della società costituiscano utile soltanto per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni annullate.


La norma qualifica, quindi, l'eccedenza quale utile derivante da partecipazione.
Tale qualificazione assume rilevanza anche nei confronti dei soggetti IRES, in quanto l'articolo 89 richiama proprio gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti commerciali, senza distinguere tra distribuzioni ordinarie e distribuzioni conseguenti alla liquidazione.
Ne consegue che, sotto il profilo sistematico, l'eccedenza tra quanto percepito in sede di riparto finale ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione mantiene natura di utile da partecipazione.


La ricostruzione trova conferma nella consolidata interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e della dottrina prevalente.
Analoga impostazione è rinvenibile nella successiva prassi amministrativa, che considera il riparto finale quale modalità di distribuzione del patrimonio netto residuo, fiscalmente assimilabile alla distribuzione degli utili. Pertanto, nella fattispecie prospettata, il primo passaggio logico consiste nel confrontare il costo fiscale della partecipazione iscritto nella contabilità della società controllante ed il valore complessivamente ricevuto in sede di piano di riparto finale. L'eventuale differenza positiva costituisce utile da partecipazione.


Qualora il socio percettore sia una società soggetta ad IRES, tale utile beneficia del regime previsto dall'articolo 89 del TUIR, con esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95% ed imponibilità limitata al residuo 5%, salvo che ricorrano specifiche ipotesi derogatorie previste dalla normativa.
Nel caso prospettato non emergono elementi idonei ad escludere l'applicazione del regime ordinario.
Il fatto che la partecipazione sia stata detenuta soltanto per sette mesi appare, infatti, privo di rilevanza.


Diversamente da quanto previsto per il regime della participation exemption disciplinato dall'articolo 87 del TUIR, il regime di parziale esenzione dei dividendi di cui all'articolo 89 non richiede, infatti, alcun periodo minimo di possesso della partecipazione.
Il requisito temporale di dodici mesi riguarda esclusivamente la cessione delle partecipazioni ai fini della PEX e non si estende agli utili distribuiti, né alle somme percepite in sede di liquidazione.
Pertanto, la circostanza che la partecipazione sia stata acquistata soltanto sette mesi prima della liquidazione non impedisce l'applicazione del regime del 95% di esclusione.


Occorre, tuttavia, svolgere una precisazione di particolare importanza.
La disciplina sopra illustrata opera esclusivamente con riferimento alla parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Fino a concorrenza del costo fiscale, infatti, le somme ricevute non costituiscono reddito imponibile ma rappresentano un mero rimborso del capitale investito.
Solo la quota eccedentaria assume natura reddituale.
A titolo esemplificativo, se la partecipazione è stata acquistata al costo di euro 100.000 e la società riceve, in sede di liquidazione, euro 450.000, i primi euro 100.000 rappresentano recupero del costo fiscale della partecipazione e non generano alcun componente reddituale.


L'eccedenza di euro 350.000 costituisce, invece, utile derivante dalla partecipazione.
Su tale importo trova applicazione il regime dell'articolo 89 del TUIR, con concorso alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5%, mentre il restante 95% risulta fiscalmente escluso.


Sotto il profilo contabile, la differenza tra il valore della partecipazione iscritta nell'attivo patrimoniale ed il valore del riparto ricevuto determinerà l'emersione di una plusvalenza o, più correttamente, di un provento da eliminazione della partecipazione conseguente all'estinzione della società partecipata.
La rappresentazione contabile dovrà essere coordinata con la disciplina fiscale, mediante le opportune variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, ove necessarie per dare applicazione all'esclusione del 95%.
Resta naturalmente fermo che la conclusione sopra esposta presuppone che la società partecipata sia un soggetto residente non rientrante nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 47 bis e 89, comma 3, del TUIR in materia di partecipazioni in soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata e che non ricorrano fenomeni elusivi o operazioni straordinarie suscettibili di diversa qualificazione ai sensi dell'articolo art. 10 bis dello st. del contribuente.


Nel caso rappresentato, tuttavia, non emergono elementi che inducano a ritenere applicabili tali disposizioni.
In conclusione, può affermarsi che le somme attribuite alla società controllante in sede di riparto finale della liquidazione non sono integralmente imponibili.
Esse assumono rilevanza fiscale soltanto per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Tale eccedenza costituisce utile derivante dalla partecipazione e, trattandosi di utili percepiti da una società soggetta ad IRES, beneficia del regime di cui all'articolo 89 del TUIR, concorrendo alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5%, mentre il restante 95% rimane escluso da imposizione.
La circostanza che la partecipazione sia stata detenuta soltanto per sette mesi non assume alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione del predetto regime fiscale, non essendo previsto, per i dividendi e per le attribuzioni patrimoniali conseguenti alla liquidazione, alcun requisito minimo di durata del possesso della partecipazione.


Pertanto, salvo la verifica concreta del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e dell'assenza di specifiche disposizioni derogatorie, la risposta al quesito deve essere formulata in senso favorevole: la sola eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione costituisce utile fiscalmente rilevante e, in capo alla società controllante soggetta ad IRES, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5%, ai sensi dell'articolo 89 del TUIR.