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Articolo 44 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Redditi di capitale

Dispositivo dell'art. 44 TUIR

1. Sono redditi di capitale:

  1. a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  2. b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
  3. c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
  4. d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
  5. d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
  6. e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
  7. f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
  8. g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
  9. g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  10. g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
  11. g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  12. g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
  13. g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47 bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73(1);
  14. h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

  1. a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;
  2. [b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9.] (2)
  3. c) si considerano similari alle obbligazioni:
  4. 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
  5. 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Note

(1) Lettera modificata dall'art. 13 comma 1 lettera a) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(2) Lettera soppressa dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

Massime relative all'art. 44 TUIR

Cass. civ. n. 2057/2020

In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché, dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.

Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 4192/2017

È illegittimo l’operato dell’ufficio che applica a carico del richiedente la tassazione sulla liquidazione del fondo pensione in base alla normativa vigente al momento dell’erogazione, senza considerare la disciplina pregressa riferita al momento di iscrizione del contribuente nel predetto fondo (la vicenda è relativa ad un contribuente iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs n. 124/1993, con erogazione del capitale avvenuta successivamente a tale momento).

Cass. civ. n. 13642/2011

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del D.P.R. n. 917 cit. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma,12/12/2005).

Cass. civ. n. 22772/2006

In tema d'imposte sul reddito, è corretta la sentenza di merito che abbia negato la possibilità di qualificare come redditi di capitale o derivanti da operazioni speculative, ai sensi degli artt. 41 e 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabili "ratione temporis"), gl'importi riscossi a titolo di prelievo automatico garantito previsto da un programma d'investimento sottoscritto dal contribuente e rivelatosi in seguito una truffa, il quale prevedeva l'acquisto di azioni o quote di società del gruppo facente capo alla società fiduciaria, con l'impegno di società esterne a riacquistare successivamente le medesime azioni o quote a prezzi maggiorati, nonché a sborsare i predetti prelievi a titolo di anticipazione sui rimborsi dovuti per la futura vendita dei titoli: si tratta infatti di attribuzioni patrimoniali che, in quanto non ricollegabili ad un'operazione speculativa i cui risultati finali si siano rivelati sfavorevoli per vicende successive alla stipulazione del contratto, (quali la situazione di mercato o errori nella conduzione dell'affare), ma ad una vera e propria attività fraudolenta, essendo l'intera operazione riconducibile addirittura ad un'ipotesi di reato, costituiscono fin dall'origine un risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Potenza, 2 Dicembre 1999).

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Consulenze legali
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Luigi O. chiede
giovedì 12/10/2017 - Lazio
“Avvocato, con la banca Alfa Spa ho una polizza denominata “...omissis...”. Detta polizza è a vita ma è stata tolta dal mercato. Quindi è a vita per tutti i passati iscritti. Nel contratto firmato c’è la seguente dicitura: “La misura annua minima di rivalutazione garantita potrà essere modificata dalla compagnia, anche prima dei 10 anni di durata contrattuale , tale eventuale modifica si riferirà comunque solo ad eventuali versamenti aggiuntivi. In ogni caso, trascorsi 10 anni dalla decorrenza di ciascun versamento la compagnia si riserva con cadenza decennale, di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo. La nuova misura minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non può trovare applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del contratto già trascorso”
Mi chiedo:
• volendo fare un versamento aggiuntivo, la rivalutazione, nel tempo, sarà sempre non inferiore allo 0% ? Mi lascia perplesso la seguente dicitura: “… e non può trovare applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del contratto già trascorso”.
Mi può spiegare meglio il senso di queste parole?
Ancora: “Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizione vigenti alla data di redazione della presente nota informativa , le somme liquidate dalla compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso del’assicurato, sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: l’importo relativo alla rivalutazione annua del capitale è assoggettata, al momento dell’erogazione, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Il valore di riscatto è soggetto ad imposta sostitutiva, pari al 12,50% sulla differenza (plusvalenza) tra la somma dovuta e l’ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali. La compagnia non opera la ritenuta della predetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il contratto nell’ambito di attività commerciale, la compagnia non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito”.

Mi chiedo:
• poiché l’imposta recentemente è stata aumentata, credo, al 26% dal 12,50%, la compagnia nel mio caso, è obbligata ad applicarmi il 12,50% ? La dicitura “Come da disposizione vigenti alla data di redazione della presente nota informativa …” mi lascia pensare che è possibile assoggettare con la nuova 26%.”
Consulenza legale i 15/10/2017
In relazione al primo quesito, sulla base dello stralcio delle condizioni contrattuali riportato, si ritiene che la misura della rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero, sia in relazione ai versamenti aggiuntivi che verranno effettuati nel tempo e, per i quali, la banca si è riservata la facoltà di modificare la misura delle rivalutazione garantita, rispetto a quella originariamente stabilita; sia in riferimento al versamento inizialmente effettuato, per il quale la banca si è riservata la facoltà di modificare la misura della rivalutazione trascorsi 10 anni dalla scadenza del versamento.

L’inciso “non può trovare applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del contratto già trascorso” sta, dunque, a significare che, nell’ipotesi in cui la banca modifica la misura della rivalutazione garantita prima dei 10 anni decorrenti dal versamento iniziale o da ciascun versamento aggiuntivo, tale modifica si riferirà solo ed esclusivamente ai versamenti successivi alla modifica stessa.

Relativamente al tema dell’aliquota da applicare ai fini della tassazione in via sostitutiva si ricorda che, come precisato nella Circolare n. 8/E del 01.04.2016, richiamando la Circolare n. 19 del 27.06.2014, sui redditi sottoposti a ritenuta si applicherà l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi e, quindi, in dettaglio:
  • aliquota del 12,5 per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
  • aliquota del 20 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
  • aliquota del 26 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 la base imponibile del reddito in questione è ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni (cosiddetta white list) e, dal 1° luglio 2014, da enti territoriali degli stessi.

Tale riduzione è operata ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Riguardo al tema della esenzione delle somme corrisposte in caso di morte, si ricorda che le disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 -, riscrivendo il quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, hanno limitato, a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2015), l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.

La modifica normativa in esame determina una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro” rischio, quali la cosiddetta “temporanea caso morte”, e polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria.

Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, continuerà ad applicarsi la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.

Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.