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Articolo 116 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 04/07/2026]

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

Dispositivo dell'art. 116 TUIR

1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59(1).

2-bis. [In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55 bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55 bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.](2)

Note

(1) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto:
- con l'art. 1, comma 23, lettera d) che al presente articolo, comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".
- con l'art. 1, commi 24 e 1055, comma 1, alinea) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(2) Tale comma 2 è stato abrogato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145.

Massime relative all'art. 116 TUIR

Cass. civ. n. 27892/2018

I soci non hanno diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali riconosciute sui redditi delle società di capitali, che sono soggettivi passivi autonomi dai soci stessi, salvo che abbiano optato per il regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.(La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto anche ai soci l'esenzione IRPEG spettante alla società mediante l'attribuzione ai medesimi di un credito d'imposta sui dividendi).

Comm. Trib. Reg. Toscana n. 2649/2017

La regola della presunzione dell’imputazione degli utili extra bilancio ai soci di società di capitali a ristretta base sociale non limita la sua efficacia all’ipotesi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo grado, quando cioè la società di capitali titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma estende la sua efficacia anche al grado ulteriore, cioè quando, per effetto della partecipazione alla società di capitali titolare dell’impresa di altra società di capitali, che sia a sua volta a ristretta base sociale, per così dire di secondo grado, sia ancora caratterizzata dalla ristrettezza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 116 TUIR

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L.P. chiede
giovedì 10/09/2026
“Buongiorno,
Il socio di una Srl ha perdite d'impresa non compensate nel suo Unico 2026 per €.35.420. La Srl è stata messa in liquidazione e il socio unico rinnova l'opzione per trasparenza. Durante la liquidazione i redditi della Srl determinati dalle plusvalenze e imputabili al socio per trasparenza potranno essere compensati con le perdite ante liquidazione non compensate?
Grazie”
Consulenza legale i 11/09/2026
In relazione al quesito prospettato occorre preliminarmente analizzare il rapporto tra la disciplina delle perdite fiscali pregresse e il regime opzionale di tassazione per trasparenza, previsto per le s.r.l.
La fattispecie presuppone che la società abbia esercitato o intenda rinnovare l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del TUIR. Tale regime comporta che il reddito prodotto dalla società non venga tassato ordinariamente in capo alla s.r.l. mediante IRES, ma venga imputato direttamente ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. In sostanza, la società diviene un soggetto fiscalmente “trasparente” e il reddito prodotto dalla stessa assume rilevanza direttamente nella posizione fiscale del socio.

Nel caso specifico, tuttavia, assume rilievo la natura delle perdite indicate dal socio: si tratta, infatti, di perdite d’impresa generate dal socio stesso in periodi d’imposta anteriori rispetto al periodo di efficacia dell’opzione per la trasparenza e non ancora utilizzate.
La disciplina fiscale opera una netta separazione tra:
  • le perdite realizzate personalmente dal socio prima dell’ingresso nel regime di trasparenza;
  • le perdite o i redditi prodotti dalla società durante il periodo di efficacia dell’opzione e imputati per trasparenza al socio.
Le prime rimangono nella disponibilità esclusiva del soggetto che le ha generate e possono essere utilizzate solamente per compensare redditi della medesima natura, prodotti dal socio secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. Esse, invece, non possono essere “trasferite” o utilizzate per ridurre il reddito imputato dalla società partecipata attraverso il meccanismo della trasparenza.
Tale principio è stato espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, nella quale è stato precisato che le perdite fiscali dei soci, relative a esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza, non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. La ratio della disposizione è evitare una commistione tra posizioni fiscali maturate in periodi differenti e appartenenti a soggetti diversi sotto il profilo della formazione del reddito imponibile.

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui la s.r.l. sia posta in liquidazione e realizzi redditi imponibili derivanti, ad esempio, da plusvalenze conseguenti alla cessione di beni aziendali o di altri componenti positivi realizzati nella fase liquidatoria, tali redditi, se imputati al socio per effetto dell’opzione per la trasparenza, non potranno essere compensati con le perdite d’impresa pregresse personali del socio, maturate anteriormente al regime.
La liquidazione della società non modifica tale principio. Infatti, il reddito prodotto nella fase liquidatoria segue le regole proprie della determinazione del reddito della società e, laddove sia vigente il regime di trasparenza, viene imputato al socio secondo le regole ordinarie del regime stesso. Il fatto che il reddito derivi da plusvalenze realizzate durante la liquidazione non consente di assimilare tale reddito a un reddito autonomamente prodotto dal socio, né consente di utilizzare perdite pregresse maturate dal socio in anni precedenti.
Diverso sarebbe il caso in cui le perdite fossero perdite generate dalla stessa società nel periodo antecedente alla trasparenza, oppure perdite maturate dalla società durante il periodo di applicazione del regime: in tali ipotesi occorrerebbe applicare le specifiche regole previste per le perdite nell’ambito della trasparenza fiscale, distinguendo le modalità di imputazione e utilizzo previste dagli articoli 115 e 116 del TUIR e dalle relative disposizioni attuative.

Alla luce di quanto sopra, la risposta al quesito deve quindi essere negativa: le perdite d’impresa personali del socio, maturate prima dell’efficacia del regime di trasparenza e rimaste inutilizzate per euro 35.420, non possono essere portate in compensazione dei redditi della s.r.l. in liquidazione imputati al socio per trasparenza, anche se tali redditi derivano da plusvalenze realizzate durante la fase liquidatoria.
La funzione della trasparenza fiscale, infatti, non determina un’unificazione delle posizioni fiscali della società e del socio, ma esclusivamente un criterio di imputazione del reddito prodotto dalla società direttamente ai soci. Le situazioni fiscali pregresse dei singoli soggetti rimangono autonome e non possono essere reciprocamente compensate.