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Articolo 57 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Ricavi

Dispositivo dell'art. 57 TUIR

1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Massime relative all'art. 57 TUIR

Cass. civ. n. 23987/2020

In tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 - che prevede l'indeducibilitā dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attivitā di produzione o di scambio oggetto dell'attivitā d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attivitā produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione. (In applicazione del principio, la S.C., sul presupposto che la semplice attivitā di locazione di appartamenti, quand'anche svolta da un'impresa, non consenta di qualificare come strumentali i beni immobili dati in godimento, ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'indeducibilitā, l'impiego degli immobili in questione da parte della societā in un'attivitā commerciale).

Cass. civ. n. 2153/2019

In tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 - che prevede l'indeducibilitā dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attivitā di produzione o di scambio oggetto dell'attivitā d'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la strumentalitā di numerosi cespiti appartenenti ad un'impresa commerciale, operante nel settore immobiliare, in quanto locati a terzi, senza approfondire se gli stessi fossero, in tutto o in parte, destinati alla vendita).

Cass. civ. n. 12329/2006

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitā d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Napoli, 11 Aprile 2002)

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