(massima n. 1)
In tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 - che prevede l'indeducibilitą dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attivitą di produzione o di scambio oggetto dell'attivitą d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attivitą produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione. (In applicazione del principio, la S.C., sul presupposto che la semplice attivitą di locazione di appartamenti, quand'anche svolta da un'impresa, non consenta di qualificare come strumentali i beni immobili dati in godimento, ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'indeducibilitą, l'impiego degli immobili in questione da parte della societą in un'attivitą commerciale).