(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni alla cui produzione o al cui scambio č diretta l'attivitā d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Napoli, 11 Aprile 2002)