(massima n. 1)
In tema d'imposte sul reddito, č corretta la sentenza di merito che abbia negato la possibilitā di qualificare come redditi di capitale o derivanti da operazioni speculative, ai sensi degli artt. 41 e 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabili "ratione temporis"), gl'importi riscossi a titolo di prelievo automatico garantito previsto da un programma d'investimento sottoscritto dal contribuente e rivelatosi in seguito una truffa, il quale prevedeva l'acquisto di azioni o quote di societā del gruppo facente capo alla societā fiduciaria, con l'impegno di societā esterne a riacquistare successivamente le medesime azioni o quote a prezzi maggiorati, nonché a sborsare i predetti prelievi a titolo di anticipazione sui rimborsi dovuti per la futura vendita dei titoli: si tratta infatti di attribuzioni patrimoniali che, in quanto non ricollegabili ad un'operazione speculativa i cui risultati finali si siano rivelati sfavorevoli per vicende successive alla stipulazione del contratto, (quali la situazione di mercato o errori nella conduzione dell'affare), ma ad una vera e propria attivitā fraudolenta, essendo l'intera operazione riconducibile addirittura ad un'ipotesi di reato, costituiscono fin dall'origine un risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Potenza, 2 Dicembre 1999).