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Articolo 1869 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Altre prestazioni perpetue

Dispositivo dell'art. 1869 Codice Civile

Le disposizioni degli articoli 1864(1), 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà(2).

Note

(1) Poichè l'ipoteca è prevista allo scopo di garantire il creditore della rendita, essa è imposta solo se la rendita stessa è prevista a titolo di corrispettivo di un negozio oneroso (1861, comma 1 c.c.).
(2) Tali ipotesi di rendite, definite atipiche a causa della fonte che non è quella del contratto oneroso (1861 c.c.), possono sorgere, ad esempio, anche per donazione (769 c.c.) o per un atto unilaterale, come la promessa al pubblico (1989 c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore considera in modo unitario la rendita, a prescindere dalla fonte, quindi sia che la rendita sia tipica sia atipica (1861 c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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