Cass. civ. n. 12999/2007
In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non già in senso oggettivo, bensì in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità) dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 17 Maggio 2001).
Cass. civ. n. 22587/2006
È inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, proposto in persona del Ministro dell'economia e delle finanze, non potendo l'Agenzia essere rappresentata dal Ministro, anzichè dal suo Direttore generale. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Aprile 2000).
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In tema di imposte sul reddito, ai fini della determinazione della base imponibile, gl'immobili relativi ad imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, si considerano relativi all'impresa, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, e 77, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dalla loro iscrizione nei registri d'inventario o dei beni ammortizzabili. Le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di tali beni concorrono pertanto a formare il reddito soggetto ad imposizione diretta, ai sensi dell'art. 54, comma primo, lettera a), del D.P.R. n. 917 cit. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Aprile 2000).
Cass. civ. n. 12393/1998
In tema di imposte sui redditi, l'art. 40 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che al comma primo dispone che "non si considerano produttivi di reddito fondiario, gli immobili relativi ad imprese commerciali.", letto in unione con l'art. 77 dello stesso D.P.R. (per le società in nome collettivo). Si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad essa appartenenti..) comporta che in presenza di una società in nome collettivo l'immobile che le appartiene non può essere comunque considerato produttivo di reddito fondiario, sussistendo una presunzione assoluta di strumentalità a fini dell'impresa. (Cassa con rinvio, App. Genova, 10 giugno 1996).