(massima n. 2)
In tema di imposte sul reddito, ai fini della determinazione della base imponibile, gl'immobili relativi ad imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, si considerano relativi all'impresa, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, e 77, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dalla loro iscrizione nei registri d'inventario o dei beni ammortizzabili. Le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di tali beni concorrono pertanto a formare il reddito soggetto ad imposizione diretta, ai sensi dell'art. 54, comma primo, lettera a), del D.P.R. n. 917 cit. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 14 Aprile 2000).