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Articolo 57 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Soggetti obbligati al pagamento

Dispositivo dell'art. 57 TUR

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1(1).

1.1. Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi(1).

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

Note

(1) Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera aa)) la modifica dell'art. 57, comma 1 e l'introduzione del comma 1.1 all'art. 57. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Anonimo chiede
venerdģ 15/05/2020 - Puglia
“Salve,
ho ottenuto dopo dieci anni, una sentenza di condanna, nei confronti della controparte, a una bella somma di danaro. Parte soccombente non ha pagato e nei suoi confronti è stata esperita azione esecutiva immobiliare. Nelle more, ho ricevuto la richiesta di pagamento, da parte della agenzia delle entrate, di 25.000,00 di imposte per la registrazione della sentenza, che non mi aspettavo affatto e che avrebbe dovuto pagare la mia controparte. Ma , mi spiega l'impiegato, sono in solido, le devo pagare. Ho chiesto il pagamento rateale perchè non ho la possibilità di adempiere. in un primo momento l'avvocato mi disse che potevamo intervenire nella esecuzione per soddisfarci del pagamento delle tasse di registrazione, poi invece parrebbe che io debba pagare tutta la somma, poi fare causa al debitore per ottenere la restituzione e, infine se non paga, fare un'altra, costosissima procedura esecutiva. Ma è possibile? Non si può davvero intervenire nella procedura del pignoramento già iniziato?”
Consulenza legale i 21/05/2020
Purtroppo le parti in causa sono effettivamente obbligate in solido al pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza, come si ricava dal disposto dell’art. 57 D.P.R. 131/1986 (T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria può chiedere il versamento dell’intero importo ad uno qualsiasi degli obbligati, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori in base alle rispettive quote (ai sensi dell’art. 1299 del c.c. il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi).
Nel caso specifico dell’imposta di registro su una sentenza, la suddivisione in quote tra le parti dipende dalla decisione sulle spese contenuta nella sentenza stessa: ad esempio, in caso di soccombenza totale di una parte, questa sarà tenuta a pagare l’intero importo (eventualmente rimborsandolo alla parte totalmente vittoriosa che avesse già pagato); in caso di compensazione delle spese al 50%, anche l’imposta di registro andrebbe divisa a metà tra le parti, e così via.
Nel nostro caso, vista la situazione, è improbabile che la controparte provveda spontaneamente al pagamento o al rimborso, per cui si pone il problema di come attuare in concreto il recupero della somma, considerato anche l’importo elevato della stessa.
Ora secondo Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3656/2013, “il creditore pignorante, che intenda far valere nei confronti del medesimo debitore, già esecutato nella processo esecutivo iniziato col pignoramento, un altro credito, si può giovare dell'intervento nel processo esecutivo ai sensi degli artt. 499 ss. c.c., purché in possesso dei requisiti richiesti, in via generale, per la legittimazione all'intervento”.
L’attuale testo dell’art. 499 c.p.c. prevede che possono intervenire nell'esecuzione le seguenti categorie di creditori:
- i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo;
- i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati;
- i creditori che, sempre al momento del pignoramento, avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
- i creditori che al momento del pignoramento erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.
Se il credito per cui si vuole intervenire non rientra in nessuna di tali categorie, l’intervento non sarà ammissibile.
Al riguardo, l’opinione prevalente esclude che la sentenza soggetta a registrazione costituisca di per sé titolo esecutivo idoneo per il recupero forzato dell’imposta stessa: si veda in proposito Cass. 1198/2012, la quale ha ricordato il “principio consolidato, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte [...], secondo cui la sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, e tali spese non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco. Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali”.
La Suprema Corte prosegue specificando che tra i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso, “prima fra tutti” vi è “la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso, prova che non risulta dalla sentenza utilizzata come titolo esecutivo, essendo l'imposta dovuta solo dopo il deposito della sentenza medesima”.
Se ne desume che, purtroppo, dopo aver pagato all’Agenzia delle Entrate l’importo dovuto per la registrazione, il creditore dovrà, in assenza di spontaneo rimborso da parte del condebitore, munirsi di titolo esecutivo (quale un decreto ingiuntivo, sicuramente più celere rispetto all’azione ordinaria) e solo successivamente potrà intervenire, sempre che l’intervento sia ancora possibile, nel processo esecutivo.
Altrimenti dovrà effettivamente sopportare anche le spese per iniziare una nuova procedura esecutiva.