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Articolo 13 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Espulsione amministrativa

Dispositivo dell'art. 13 Testo unico sull'immigrazione

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

  1. a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
  2. b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto(8)(10);
  3. c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni(11).

2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter(12).

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni(12).

2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio(12).

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente comma(13).

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14(2).

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-sexies. [Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.](1)

3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10 bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

  1. a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c) del presente articolo, ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
  2. b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
  3. c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
  4. d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
  5. e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
  6. f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
  7. g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

  1. a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
  2. b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
  3. c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
  4. d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
  5. e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14 ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14 ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:

  1. a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
  2. b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
  3. c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.

5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f), il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria(3).

5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6(9).

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. [Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.](4)

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(5)

9. [Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, semprechè sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.](4)

10. [Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.](4)

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo(13).

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni(6).

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5(13).

14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen(7)(11).

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 27/07/2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 novembre - 13 dicembre 2019, n. 270 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3 quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere".
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 4 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e, successivamente, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. Da ultimo, il comma è stato modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.
Con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".
(4) Comma abrogato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(5) Con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.".
(6) Con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 13-bis, secondo periodo del presente articolo.
(7) Tale comma è stato modificato dall'art. 5 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(8) Lettera modificata dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(9) Comma introdotto dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.
(10) La lettera b) è stata modificata dall'art. 18 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".
(11) I commi 2-ter e 14-bis sono stati modificati dall'art. 18 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.
(12) I commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies sono stati introdotti dall'art. 18 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".
(13) I commi 3, 11 e 14 sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

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Consulenze legali
relative all'articolo 13 Testo unico sull'immigrazione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. A. chiede
lunedģ 14/11/2022 - Estero
“Mi è stato vietato di entrare in territorio italiano per 3 anni perché sono venuto in Italia illegalmente.
Volevo sapere c'è un modo per ribaltare questa sentenza.

Voglio sapere come ottenere il permesso di ingresso in Italia dal Ministero dell'Interno italiano”
Consulenza legale i 21/11/2022
Poiché non è stato possibile visionare la documentazione citata nel quesito, si redige il seguente parere indicando genericamente le modalità di ingresso in Italia per cittadini extra europei.

La normativa di riferimento è il Testo unico sull'immigrazione.
Come stabilito dall’art. 4 del T.U. immigrazione, lo straniero che vuole entrare in Italia deve essere munito di passaporto (o documento equipollente) e visto di ingresso.

Il visto di ingresso è l’autorizzazione amministrativa con cui lo Stato italiano permette l’ingresso nel proprio territorio ed è rilasciato dagli organi periferici del Ministero degli affari esteri, autorità diplomatiche o consolari italiane presenti nello stato di origine o nel paese di residenza abituale dello straniero.
Per i soggiorni di breve durata è previsto un visto con validità fino a novanta giorni, per motivi di visite, affari e turismo.

Per la permanenza in Italia invece è necessario ottenere il permesso di soggiorno che viene rilasciato dal Ministero dell’Interno per un motivo identico a quello presente sul visto.

L’art. 5 T.U. Immigrazione indica le tipologie di permessi di soggiorno e le modalità per ottenerlo.

Tra questi ci sono i permessi di soggiorno per motivi di studio (corsi scolastici, universitari o di formazione professionale certificata), per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare.

Il permesso per motivi di studio implica trovare e iscriversi ad un corso che sia certificato e che permetta il rilascio di questo titolo di soggiorno, ricerca non sempre facile perché prevede di essere già in possesso di determinati titoli di studio.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato all’emanazione, una volta all’anno, del decreto flussi da parte del Governo che stabilisce il numero di lavoratori stagionali subordinati o autonomi che riceveranno l’autorizzazione per l’ingresso e il soggiorno in Italia ai fini indicati nel permesso.
Tale emanazione è una mera facoltà del Governo che non ha nessun obbligo di eseguirla.
Nel decreto sono stabilite anche le quote spettanti ai diversi paesi e i tipi di lavoratori ammessi.
Normalmente questi decreti permettono l’ingresso ad un numero molto limitato di persone straniere.

Altra possibilità per chi vuole entrare in Italia è di ottenere il permesso per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con un familiare che risiede regolarmente in Italia.

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dallo straniero, regolarmente soggiornante in Italia, per il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico per invalidità totale o per i genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di origine o per i genitori ultrasessantacinquenni che non possono essere mantenuti dagli altri figli per gravi motivi di salute.

Il parente soggiornante in Italia dovrebbe quindi inoltrare la richiesta di nulla osta per i familiari suindicati (coniuge, figli o genitori) alla Prefettura competente in base al luogo di dimora del richiedente, presentando la documentazione necessaria prevista dall’art. 29 del T.U. immigrazione.
A seguito del rilascio del nulla osta, il familiare residente all’estero dovrà farsi rilasciare il permesso di soggiorno dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel suo paese di origine o di residenza che verificherà i requisiti di parentela.

Chi ha ricevuto un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 del T.U. immigrazione con divieto di reingresso in Italia per un periodo di tre o cinque anni, può impugnarlo ai sensi dell’13 comma 8 del T.U. Immigrazione e dell’art. 18 d.lgs. 150/2011 entro trenta o sessanta giorni per il residente all’estero.

I limiti all’espulsione previsti dalla legge consistono nell’esigenza di tutelare alcuni principi fondamentali derivanti dal diritto internazionale, dell’Unione Europea e dalla Costituzione.
L’art. 19 del T.U. immigrazione stabilisce i casi in cui l’espulsione è vietata.
Non potrà essere espulso il richiedente asilo o la persona che rischia con il ritorno in patria persecuzioni o torture (19 comma 1 T.U. Immigrazione).
L’19 comma 2 T.U. Immigrazione indica il divieto di espulsione al fine di tutelare i minori, le donne incinte o chi versa in condizioni di salute gravi.

Qualora l’espulsione fosse quindi illegittima lo straniero potrà proporre ricorso come sopra indicato.
Sarà in ogni caso sempre possibile per la persona espulsa proporre ricorso per motivi specifici e personali quali, ad esempio, l’integrità della vita privata o familiare.

Quando invece il provvedimento di espulsione non sia più impugnabile, il divieto di reingresso in Italia rimane vigente e non è possibile annullarlo.
Ci sono però due casi previsti dalla legge in cui il divieto di reingresso può essere revocato: 1) qualora lo straniero abbia ottenuto il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del T.U. immigrazione; 2) qualora abbia lasciato l’Italia nel termine indicato nel provvedimento di espulsione.

Del ricongiungimento familiare si è già parlato, il secondo punto invece riguarda la possibilità per lo straniero che abbia ricevuto un provvedimento di espulsione con l’indicazione di un termine entro cui lasciare l’Italia, di chiedere la revoca del divieto di reingresso se prova di avere lasciato l’Italia entro il termine stabilito nel provvedimento (13 comma 14 T.U. Immigrazione).

Non si è potuto visionare il provvedimento contenete il divieto di reingresso e non si ha così modo di dire se al presente caso è applicabile questa fattispecie.

Qualora, invece, non ci sia modo di abbreviare il termine di divieto di reingresso in Italia, lo straniero dovrà, dopo tre anni, ottenere un visto di lunga durata -per i motivi suindicati- per entrare in Italia e richiedere entro otto giorni il permesso di soggiorno in Questura per il medesimo motivo.

Si rammenta che è sempre possibile per lo straniero che arriva in Italia richiedere l’asilo politico presentandosi in Questura se un eventuale ritorno nel paese di origine, comporti un rischio di un grave pregiudizio per la vita della persona per motivi di razza, religione, politici o per la situazione di conflitto interno e diffuso.

La richiesta di asilo politico permette allo straniero di aver un permesso di soggiorno, rinnovabile, della durata di sei mesi, in attesa dell’esito della procedura per il riconoscimento o meno dell’asilo politico o di un’altra forma di protezione internazionale.