(massima n. 1)
In materia di determinazione dell'indennitā di espropriazione, mentre il termine ex art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 č solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennitā, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 (in precedenza art. 54, comma 2) decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablativo.