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Articolo 26 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria

Dispositivo dell'art. 26 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'art. 20, comma 8.

2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito.

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.

5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia.

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.

10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità.

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio.

Massime relative all'art. 26 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 12049/2019

Se il privato beneficiario di somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti dall'espropriante all'esito di procedura di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 327 del 2001, richieda lo svincolo degli importi versati per pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, il giudice del merito investito della relativa domanda deve disporre in conformità essendo irrilevante la pendenza di giudizi promossi dall'espropriato ed aventi ad oggetto l'ammontare delle relative somme in quanto, in assenza di riconvenzionali dell'espropriante, non potrebbe avvenire una rideterminazione in "peius" delle voci indicate.

Cass. civ. n. 3942/1997

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. n. 865 del 1971, il presidente della Giunta Regionale, decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dell'avviso contenente l'indicazione dell'indennità provvisoria (entro cui costoro possono accettarla), ordina all'espropriante il pagamento diretto dell'indennità accettata. Il pagamento di quest'ultima deve avvenire entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento del presidente della giunta regionale ed il mancato adempimento nel termine comporta, a carico dell'espropriante, l'obbligo di corrispondere gli interessi sulla somma dovuta, in ragione del tasso di sconto (art. 12, comma ultimo, L. n. 865 del 1971). Ne consegue che l'indennità diventa esigibile solo a seguito dell'ordine di pagamento emesso dal menzionato presidente e non del provvedimento previsto dall'art. 11 della stessa legge, determinativo dell'indennità provvisoria.

Cass. civ. n. 5861/1988

Il deposito di un'indennità di esproprio inferiore a quella dovuta integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale siccome derivante da una violazione di una preesistente e specifica obbligazione "ex lege" tra le parti, quale quella di corrispondere l'esatta indennità di esproprio, con la conseguenza che l'espropriante è tenuto al pagamento degli interessi moratori ed al risarcimento del maggiore danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; senza necessità per l'espropriato di fornire la prova della colpa, essendo questa presunta a norma dell'art. 1218 c.c.

Cass. civ. n. 3947/1983

Se, in sede di determinazione convenzionale dell'indennità di espropriazione e di pagamento diretto della stessa all'avente diritto, ai sensi dell'art. 30 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, questo ultimo abbia assunto l'obbligo di tenere indenne l'ente espropriante da ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi, tale obbligo, in mancanza di ulteriori specificazioni, si riferisce ai diritti dei terzi sull'indennità qualificata dalla causa espropriativa, e non può ritenersi esteso all'ipotesi diversa, per titolo giuridico e per entità, del risarcimento del danno sofferto da terzi per effetto del comportamento illegittimo (occupazione senza titolo) dell'ente espropriante.

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