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Articolo 28 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Pagamento definitivo della indennitā

Dispositivo dell'art. 28 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

1. L'autoritā espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennitā di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennitā.

2. L'autorizzazione č disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

  1. a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
  2. b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

Massime relative all'art. 28 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

Cass. civ. n. 10929/2008

Sul debito dell'espropriante relativo all'indennitā di espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali per il fatto stesso che la relativa somma č rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilitā per il ritardo nel pagamento dell'indennitā; e tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno dell'espropriazione, fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennitā.

Cons. Stato n. 741/2008

Il rimedio apprestato dall'art. 21-bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del privato non č esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo č privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, situazione questa che ricorre nel caso in cui la materia dei contendere č costituita dal silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato espropriato intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennitā di espropriazione, che č materia rientrante ex art. 28 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, nella giurisdizione del giudice ordinario.

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