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Articolo 34 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 07/07/2024]

Accordi di programma

Dispositivo dell'art. 34 TUEL

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato(1).

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 14-bis, comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Massime relative all'art. 34 TUEL

Cass. civ. n. 5923/2011

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. - ai sensi degli artt. 11, comma 5, e 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 - le controversie insorte nelle diverse fasi della formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra enti pubblici aventi ad oggetto lo svolgimento dei compiti ad essi rispettivamente assegnati dalla legge, in vista del conseguimento di un interesse comune; né assume rilievo, al riguardo, il fatto che la domanda abbia ad oggetto l'accertamento di un inadempimento contrattuale. (Nella specie, un ente regionale per l'abitazione pubblica aveva convenuto in giudizio un Comune, lamentando l'inadempimento, da parte dello stesso, in relazione ad una convenzione con la quale quest'ultimo aveva ceduto all'ente, dietro corrispettivo di un prezzo, una porzione di un fabbricato comunale, ponendo a carico dell'acquirente anche l'obbligo di restauro della rimanente parte del fabbricato stesso).

Cons. Stato n. 1534/2011

Gli accordi di programma in materia di riqualificazione urbana assumono valore cogente solamente nella parte in cui introducono varianti allo strumento urbanistico, conservando, per il resto, valore programmatico, da attuare mediante successivi adempimenti. Pertanto il protocollo d'intesa con il quale il Comune si obbliga al ripristino ambientale della zona oggetto di concessione demaniale, riveste carattere programmatorio e deve ritenersi sussistente in capo al concessionario l'obbligo di rimessa in pristino in assenza di successivi adempimenti che formalizzino l'impegno.

Cons. Stato n. 1774/2010

In caso di impugnazione di un accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica, ai sensi dell'art. 34 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità, a tutte le Amministrazioni, firmatarie dell'accordo, dovendosi considerare Amministrazioni emananti tutte le autorità che all'accordo stesso hanno partecipato.

Cons. Stato n. 9008/2009

È irricevibile il ricorso avverso la decisione di affidare all'impresa esecutrice dei lavori, a scorporo degli oneri di urbanizzazione, la redazione del progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, quando la scelta di non procedere a gara per l'affidamento della progettazione dell'opera risale ad un provvedimento antecedente di tre anni, ciò anche se originariamente se ne doveva fare carico l'Ente fiera, mentre successivamente la realizzazione dell'opera è stata posta a carico del Comune. Infatti, la circostanza che per la realizzazione della sistemazione dell'area nel cui progetto rientrava la progettazione e la costruzione del manufatto sia stato redatto un accordo di programma tra gli enti interessati la dice lunga sulla rispondenza dell'intervento a interessi di natura pubblicistica previamente valutati dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento (e "in primis", ovviamente, dal comune di Milano), essendo pacifico che gli accordi di programma possono avere a oggetto unicamente opere pubbliche o di interesse pubblico (cfr., quanto alla disciplina attuale, l'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Cons. Stato n. 7654/2009

L'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 34 commi 4 e 5, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fra il presidente della Regione, il presidente della Provincia, i sindaci e le altre amministrazioni interessate e adottato secondo la procedura ivi prevista, può comportare variazione degli strumenti urbanistici, ma a condizione che sia ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Cons. Stato n. 5146/2008

In presenza di un'iniziativa, pubblica o privata, per l'adozione di programmi integrati di intervento, ai sensi dell'art. 16 L. 17 febbraio 1992 n. 179 e dell'art. 15 L. Reg. Puglia 27 luglio 2001 n. 20, l'art. 21 L. Reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 riserva al Consiglio comunale la potestà di valutare, nell'esercizio degli ordinari poteri di organizzazione della pianificazione urbanistica, la congruità delle scelte urbanistiche proposte e la loro compatibilità con gli obiettivi fondamentali che l'ente si è dato, o intenda fissare, per il migliore assetto del territorio comunale.

A fronte della presentazione di una proposta formulata ai sensi dell'art. 16 L. 17 febbraio 1992 n. 179 e dell'art. 15 L. Reg. Puglia 27 luglio 2001 n. 20, il sindaco non è obbligato ad attivare, in caso di difformità della proposta dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, la procedura dell'accordo di programma prevista dall'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cons. Stato n. 3757/2008

L'accordo di programma, disciplinato in ambito statale dall'art. 34, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e in Emilia-Romagna dall'art. 40, L. Reg. 24 marzo 2000 n. 20, costituente un'ipotesi di urbanistica negoziata, rappresenta un duttile strumento di azione amministrativa preordinata, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di una molteplicità di procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l'espletamento di più subprocedimenti, indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti.

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