(massima n. 1)
L'accordo di programma, disciplinato in ambito statale dall'art. 34, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e in Emilia-Romagna dall'art. 40, L. Reg. 24 marzo 2000 n. 20, costituente un'ipotesi di urbanistica negoziata, rappresenta un duttile strumento di azione amministrativa preordinata, senza rigidi caratteri di specificitą, alla rapida conclusione di una molteplicitą di procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l'espletamento di pił subprocedimenti, indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti.