(massima n. 1)
In presenza di un'iniziativa, pubblica o privata, per l'adozione di programmi integrati di intervento, ai sensi dell'art. 16 L. 17 febbraio 1992 n. 179 e dell'art. 15 L. Reg. Puglia 27 luglio 2001 n. 20, l'art. 21 L. Reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 riserva al Consiglio comunale la potestā di valutare, nell'esercizio degli ordinari poteri di organizzazione della pianificazione urbanistica, la congruitā delle scelte urbanistiche proposte e la loro compatibilitā con gli obiettivi fondamentali che l'ente si č dato, o intenda fissare, per il migliore assetto del territorio comunale.