(massima n. 1)
Gli accordi di programma in materia di riqualificazione urbana assumono valore cogente solamente nella parte in cui introducono varianti allo strumento urbanistico, conservando, per il resto, valore programmatico, da attuare mediante successivi adempimenti. Pertanto il protocollo d'intesa con il quale il Comune si obbliga al ripristino ambientale della zona oggetto di concessione demaniale, riveste carattere programmatorio e deve ritenersi sussistente in capo al concessionario l'obbligo di rimessa in pristino in assenza di successivi adempimenti che formalizzino l'impegno.