(massima n. 1)
In caso di impugnazione di un accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica, ai sensi dell'art. 34 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il ricorso va notificato, a pena di inammissibilitą, a tutte le Amministrazioni, firmatarie dell'accordo, dovendosi considerare Amministrazioni emananti tutte le autoritą che all'accordo stesso hanno partecipato.